Licenziamento illegittimo: reintegra anche con clausola elastica del CCNL

Pubblicato il 29 giugno 2022

E' possibile, per il giudice, ricondurre la condotta addebitata al lavoratore, ed in concreto accertata giudizialmente, nella previsione del CCNL che punisce l'illecito con sanzione conservativa anche nei casi in cui tale previsione sia espressa attraverso clausole generali o elastiche.

Lo ha ribadito la Corte di cassazione, con sentenza n. 20780 del 28 giugno 2022, pronunciata in tema di licenziamento disciplinare, con particolare riferimento alla tutela applicabile tra quelle previste dall'art. 18 commi 4 e 5 della Legge n. 300/1970, come novellata dalla Legge n. 92/2012.

Tale operazione di interpretazione e sussunzione posta in essere dall'organo giudicante - ha continuato la Corte - "non trasmoda nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato restando nei limiti dell'attuazione del principio di proporzionalità come già eseguito dalle parti sociali attraverso la previsione del contratto collettivo."

Nel caso esaminato, la Cassazione ha accolto il ricorso promosso da un lavoratore contro la decisione con cui la Corte d'appello, nel dichiarare illegittimo il licenziamento disciplinare irrogato nei suoi confronti (specificamente contestatogli per aver posto in essere una forzatura delle normali procedure e prassi aziendali, in assenza di ogni giustificazione ed in violazione del corrispondente Codice deontologico) aveva dichiarato risolto il rapporto di lavoro e condannato parte datoriale a correspondergli un'indennità risarcitoria omnicomprensiva.

La decisione era stata censurata dal prestatore perché i giudici di merito, pur avendo ritenuto l'assenza, nella condotta da lui tenuta, di elementi sussumibili nella fattispecie della giusta causa, avevano tuttavia escluso di poter applicare la tutela reintegratoria.

Doglianza, questa, giudicata fondata dalla Suprema corte, alla luce del principio di diritto sopra richiamato, per come recentemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 11665/2022).

La Corte d'appello aveva giudicato che il fatto contestato, non tanto grave da impedire la prosecuzione del rapporto, non potesse, in assenza di una tipizzazione nel CCNL degli illeciti disciplinari per i quali può essere comminata una sanzione conservativa, rientrare nell'ambito di cui all'art. 18, comma 4 dello Statuto dei lavoratori.

In questo modo, però, si era sottratta al doveroso compito di verificare, in relazione alle clausole del medesimo contratto collettivo, se le condotte addebitate potessero o meno configurare un comportamento punibile con una sanzione conservativa.

Per questo, la decisione in oggetto meritava di essere rivista, alla luce del richiamato indirizzo interpretativo.

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