Risulta ormai indifferibile una riforma della disciplina relativa all'indennità risarcitoria prevista dal cosiddetto Jobs Act per i licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese.
Un ulteriore protrarsi dell’inerzia legislativa in materia "non sarebbe tollerabile" e indurrebbe la Corte costituzionale, laddove nuovamente investita, a provvedere direttamente, nonostante diverse difficoltà.
E' il monito che la Consulta ha rivolto al legislatore nel testo della sentenza n. 183 del 22 luglio 2022, con cui si è pronunciata nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del Decreto legislativo n. 23/2015, promosso dal Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4, 35, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione.
I giudici costituzionali, pur decidendo per l'inammissibilità della sollevata questione, hanno invitato il legislatore ad intervenire con urgenza in questa materia, predisponendo adeguate tutele.
Per la Corte, infatti, un’indennità come quella determinata dal Jobs act entro l’esiguo divario tra un minimo di tre e un massimo di sei mensilità "vanifica l’esigenza di adeguarne l’importo alla specificità di ogni singola vicenda, nella prospettiva di un congruo ristoro e di un’efficace deterrenza, che consideri tutti i criteri rilevanti enucleati dalle pronunce di questa Corte e concorra a configurare il licenziamento come extrema ratio".
Senza contare che il limitato scarto tra il minimo e il massimo individuati "conferisce un rilievo preponderante, se non esclusivo, al numero dei dipendenti, che, a ben vedere, non rispecchia di per sé l’effettiva forza economica del datore di lavoro, né la gravità del licenziamento arbitrario e neppure fornisce parametri plausibili per una liquidazione del danno che si approssimi alle particolarità delle vicende concrete".
Di fatto, il limite uniforme e invalicabile di sei mensilità, che si applica a datori di lavoro imprenditori e non, opera in riferimento ad attività tra loro eterogenee, accomunate dal dato del numero dei dipendenti occupati, dato, questo, "sprovvisto di per sé di una significativa valenza".
Il sistema delineato, invero, non attua quell’equilibrato componimento tra i contrapposti interessi, funzione primaria di un’efficace tutela indennitaria contro i licenziamenti illegittimi.
Da qui il riconoscimento dell’effettiva sussistenza del vulnus denunciato e della necessità che l’ordinamento si doti di rimedi adeguati per i licenziamenti illegittimi intimati dai datori di lavoro.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".