Nonostante le trasformazioni tecnologiche nell'industria editoriale rispetto agli anni '70 e '80, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che le attività di composizione sia tipografica che digitale dei libri, quando effettuate con nuove tecnologie, continuino a godere di un'aliquota IVA al 4%.
Tale decisione deriva da un'analisi evolutiva delle norme vigenti, assicurando così che tali servizi mantengano un trattamento fiscale agevolato nonostante l'evoluzione tecnologica del settore.
E’ quanto specificato nella consulenza giuridica n. 5 del 2 settembre 2024, fornita dall’Agenzia delle Entrate su richiesta di un'associazione che ha notato come l'innovazione tecnologica abbia completamente trasformato la filiera editoriale fin dalla fine degli anni '80, modificando profondamente il processo produttivo.
L'associazione sollecita una conferma sul mantenimento dell'aliquota IVA del 4% (numero 35) come specificato nella Tabella A, Parte II, allegata al decreto IVA (DPR n. 633/1972) – e nell'articolo 16, terzo comma, del medesimo decreto.
Va detto che il settore dell'editoria è caratterizzato da un regime speciale IVA, presente nell'articolo 74, primo comma, lettera c), DPR n. 633/1972.
Questo, denominato monofase, facilita l'applicazione e la raccolta dell'IVA, calcolandola sul numero di copie vendute, distribuite o inviate, e applicando una detrazione forfettaria per coprire eventuali resi.
L'editore è responsabile del pagamento dell'IVA, basato sul prezzo finale di vendita al pubblico del prodotto, che include i valori aggiunti accumulati durante tutte le fasi di produzione e distribuzione.
Per quanto riguarda le vendite e le importazioni di libri su qualsiasi tipo di supporto fisico, queste sono soggette a un'aliquota IVA del 4%, come stabilito al punto n. 18 della Tabella A, parte II, del DPR 633/72.
Sono invece esclusi dal regime i supporti fisici senza alcun collegamento ad un libro stampato.
Soggette all’aliquota del 4% sono anche le prestazioni relative a composizione, montaggio, duplicazione, legatoria e stampa dei prodotti editoriali (nel cui ambito rientrano i libri).
Va segnalata anche la disciplina UE atta a consentire agli Stati membri di applicare alle pubblicazioni fornite per via elettronica le stesse aliquote IVA che attualmente si applicano alle pubblicazioni su supporti fisici.
In questo stesso senso si è posta la Corte di cassazione. Nella sentenza n. 31022/2015, la Corte Suprema ha sottolineato, in campo penale, la necessità di andare oltre un'interpretazione letterale della legge per adottarne una più ampia che rispecchi l'evoluzione tecnologica, rimanendo comunque in linea con il sistema giuridico vigente. In questo modo, la Corte ha chiarito che le pubblicazioni giornalistiche online sono equiparabili a quelle cartacee, rientrando così nella categoria di "stampa" definita dall'articolo 1 della legge n. 47/1948, interpretato in modo da essere coerente con i principi costituzionali, come quelli enunciati nell'articolo 21 della Costituzione.
In conclusione, alle prestazioni di composizione tipografica e digitale di libri effettuate con le moderne tecnologie si applica l'aliquota IVA ridotta del 4 per cento.
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