Il cumulo di pena deve essere sciolto in presenza di istituti che, per la loro applicabilità, richiedano la separata considerazione dei titoli di condanna e delle relative pene.
Si afferma in proposito il criterio secondo cui, nel cumulo materiale di pene concorrenti, deve intendersi scontata per prima la pena più gravosa per il reo. Con la conseguenza che, ove si debba espiare una pena inflitta anche per un reato ostativo alla fruizione dei benefici penitenziari (nel caso di specie, associazione per delinquere di stampo mafioso), la pena scontata va imputata innanzitutto ad esso.
Sono questi i principi enunciati dalla Corte di Cassazione, prima sezione penale, accogliendo le ragioni di un imputato, cui il Tribunale di sorveglianza aveva respinto la domanda di liberazione anticipata, in quanto in espiazione di un’unica pena inflitta anche per reati ostativi al predetto beneficio.
Secondo la Corte Suprema, il Tribunale di sorveglianza avrebbe in tal caso errato nel richiamare il cumulo di pena inflitta per plurimi reati, senza invece specificare o “spacchettare” i singoli addendi della pena assemblata e verificare (ai fini della concessione della liberazione anticipata) quali frammenti erano stati nel frattempo espiati.
In altre parole – proseguono gli ermellini con sentenza n. 6013 dell’8 febbraio 2017– il Tribunale di sorveglianza avrebbe trascurato la seguente considerazione: la regola per cui le pene della stessa specie si considerano come pena unica per ogni effetto giuridico, non può in ogni caso condurre ad un ingiustificata diversità di trattamento a seconda dell’eventualità, del tutto causale, di un rapporto esecutivo unico (conseguente alla formazione di un cumulo materiale ai sensi dell’art. 663 c.p.p) anziché di distinte esecuzioni dipendenti da titoli che scaturiscono da differenti condanne.
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