La Corte costituzionale si è pronunciata sulla scelta legislativa relativa al regime di procedibilità d’ufficio per i reati di lesioni personali stradali gravi o gravissime.
Nella sentenza n. 248 del 25 novembre 2020, ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità che erano state sollevate dal Tribunale di Pisa sull’attuale disciplina di cui all’articolo 590-bis del Codice penale, introdotto dalla Legge n. 41/2016, in riferimento ai principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza.
La Corte ha ricordato come, in linea generale, le scelte sanzionatorie del legislatore possano essere sindacate innanzi a sé soltanto entro i limiti della manifesta irragionevolezza.
E nel caso delle disposizioni in esame, la scelta legislativa relativa al regime di procedibilità dei reati di lesioni stradali non poteva essere ritenuta manifestamente irragionevole e perciò illegittima.
Si tratta, infatti, di una scelta iscritta nel quadro di un complessivo intervento volto ad inasprire il trattamento sanzionatorio per questa tipologia di reati, ritenuti di particolare allarme sociale a fronte dell’elevato numero di vittime di incidenti che ricorre ogni anno sulle strade.
Nel formulare le sue conclusioni, la Consulta ha comunque suggerito “una complessiva rimeditazione” sulla congruità dell’attuale regime di procedibilità per le diverse ipotesi di reato contemplate dall’art. 590-bis cod. pen.
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