Chiariti dalla Cassazione i termini per la configurazione della causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di cronaca in presenza di reati commessi dal giornalista.
La causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di cronaca può dirsi configurata non solo in relazione ai reati commessi con la pubblicazione della notizia, ma anche in relazione ad eventuali reati compiuti al fine di procacciarsi la notizia medesima.
E’ questa l’interpretazione dell’articolo 51, comma 1, prima parte c.p. imposta dall’articolo 10 della Convenzione EDU, per come univocamente interpretato dalla giurisprudenza della Corte Europea de diritti dell’Uomo a partire dalla sentenza emessa dalla Grande Chambre il 21 gennaio 1999 nel caso “Fressoz e Roire contro Francia”.
Lo ha spiegato la Corte di cassazione, Seconda sezione penale, nel testo della sentenza n. 38277 del 17 settembre 2019, pronunciata in annullamento della condanna per ricettazione che era stata impartita a due giornalisti, per aver acquisito un CD rom contenente telefonate illecitamente registrate al fine di realizzare un servizio giornalistico.
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