Legittimo l'accertamento di maggiori redditi basato sulla discrasia tra protesi acquistate e ricevute emesse
Pubblicato il 16 febbraio 2013
Per i giudici di Cassazione -
sentenza n. 3777depositata il 15 febbraio 2013 - ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 39 del Decreto del Presidente della repubblica n.
600/1973, è legittimo il recupero a tassazione dei ricavi, ricostruiti
induttivamente, "
ove la cessione o
l’impiego in prestazioni d’opera di beni possa desumersi dalla
esistenza di documentazione di acquisto. Spetta difatti al contribuente
fornire la specificazione appropriata per categorie omogenee di beni".
Sulla
scorta di detto assunto, la Corte di legittimità ha accolto il ricorso
presentato dall'Amministrazione finanziaria avverso la decisione con
cui la Commissione tributaria regionale della Puglia aveva aderito
alle doglianze di un odontoiatra, oppostosi ad un avviso di
accertamento di maggiori redditi che era conseguito dalla rilevazione
di una discrasia tra il numero di protesi dentarie dal professionista
commissionate e documentate in acquisito e il numero di quelle
desumibili dalle prestazioni munite di ricevute fiscali; ciò che era
stato contestato, nel dettaglio, era l'omessa annotazione dei maggiori
corrispettivi conseguiti per ognuna delle protesi non assistita da
successiva fatturazione.
Per la Suprema corte, in particolare, il recupero a tassazione era stato legittimamente applicato alla vicenda in esame "
giacché
ai fini della prova per presunzioni semplici non occorre che tra il
fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva
necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia
desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile
secondo un criterio di normalità".