Per la Quinta sezione penale di Cassazione è da ritenere consentita la modalità di trasmissione via fax della richiesta di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento del difensore.
Detta modalità vincola l’organo giudicante a pronunciarsi su di essa, a patto che la comunicazione sia tempestiva e la trasmissione sia fatta ad un numero di fax della cancelleria del giudice procedente, e non a qualsiasi numero di fax dell’ufficio giudiziario.
Nel testo della medesima decisione, n. 535 del 5 gennaio 2017, è stato altresì precisato come non possa porsi a carico della parte che intende far valere l’omessa pronuncia da parte del giudice sulla richiesta di rinvio trasmessa via fax, l’onere di accertarsi del regolare arrivo del fax medesimo e del suo tempestivo inoltro al giudice.
Basta, difatti, dimostrare che l’organo giudicante sia stato messo dalla parte stessa in condizione di conoscere, per tempo, l’esistenza dell'istanza di rinvio.
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