Nel procedimento camerale di sorveglianza, costituisce una causa di rinvio dell'udienza il legittimo impedimento del difensore, purché prontamente comunicato con qualunque mezzo, inclusa la posta elettronica certificata (PEC).
Il giudice che abbia avuto conoscenza, in tal modo, del legittimo impedimento dell'avvocato è tenuto, qualora ne ricorrano i presupposti, a rinviare l'udienza.
E’ il principio di diritto enunciato dalla Prima sezione penale di Cassazione, nel testo della sentenza n. 21981 del 22 luglio 2020, in tema di comunicazione del legittimo impedimento da parte del difensore, nell'ambito del procedimento camerale di sorveglianza.
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