Presso l’Aula della Camera è in corso l’esame della proposta di legge sulla legittima difesa, già approvata dal Senato lo scorso ottobre.
Il testo unificato di riforma ha come obiettivo la modifica della disciplina della legittima difesa, con rafforzamento delle tutele per colui che reagisce ad una violazione del domicilio.
L’intervento prevede anche la modifica delle disposizioni relative ad alcuni reati contro il patrimonio, quali il furto in abitazione e con strappo, la rapina, la violazione di domicilio.
La principale novità consiste nella modifica del comma 2 dell'articolo 52 del Codice penale, concernente la legittima difesa domiciliare, in relazione alla quale, viene espressamente specificato che si considera "sempre" sussistente il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l'offesa, con eliminazione, quindi, del margine di apprezzamento riconosciuto al giudice di merito nella valutazione della sussistenza della legittimità della difesa.
A seguire, è poi introdotta un'ulteriore presunzione, ai sensi della quale agisce sempre in stato di legittima difesa colui che, all’interno del domicilio ma anche del luogo di lavoro (dove, ossia, venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale), agisca per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia.
Modificata, a seguire, anche la disciplina sull’eccesso colposo, con esclusione della punibilità di chi, trovandosi in condizione di minorata difesa o in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo, commetta il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito.
Tra le altre misure, si rammenta:
Ulteriori modifiche interessano, poi, il Codice civile, dove viene sancito che, nei casi di legittima difesa domiciliare, sia esclusa la responsabilità di chi ha compiuto il fatto.
Nelle ipotesi, invece, di eccesso colposo, è previsto che al danneggiato sia dovuta una indennità la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice.
Alla Camera, l'esame del testo in Commissione giustizia (presso cui, si rammenta, si sono tenute anche le audizioni del CNF e dell'ANM) si è concluso il 24 gennaio 2019. Qui, rispetto al testo approvato dal Senato, è stata apportata una sola modifica, relativa a profili di copertura finanziaria.
Nella seduta di oggi, 5 marzo, all’esame della proposta di legge sulla legittima difesa seguirà anche il vaglio dell’ulteriore proposta, sempre relativa al settore penale, modificativa dell’articolo 416-ter C.p. in materia di voto di scambio politico-mafioso, un testo, anche questo, già approvato dall’altro ramo del Parlamento.
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