Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato la legge recante modifiche al Codice penale e in materia di legittima difesa ed ha contestualmente inviato, ai Presidenti di Senato, Camera e del Consiglio dei Ministri, una lettera con alcune indicazioni che ricordano il contesto costituzionale vigente.
Il contenuto della lettera è riportato in un comunicato stampa del Quirinale, emanato il giorno stesso della promulgazione, ovvero il 26 aprile 2019.
Nella missiva, il Capo dello Stato ha inteso fornire alcuni “criteri interpretativi” relativamente a particolari passaggi del nuovo testo normativo che, si rammenta, amplia il regime di non punibilità a favore di chi reagisce legittimamente a un’offesa ingiusta, realizzata all’interno del domicilio e dei luoghi ad esso assimilati, in presenza di una condizione di necessità.
Questo, dopo la precisazione secondo cui “la nuova normativa non indebolisce né attenua la primaria ed esclusiva responsabilità dello Stato nella tutela della incolumità e della sicurezza dei cittadini, esercitata e assicurata attraverso l’azione generosa ed efficace delle Forze di Polizia”.
I passaggi su cui il Presidente Mattarella si è soffermato riguardano, in primo luogo, l’articolo 2 della legge, modificativo dell’articolo 55 del Codice penale.
Con esso – viene evidenziato- si attribuisce un decisivo rilievo “allo stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto”.
Orbene, nella lettera viene sottolineato come la nuova previsione presupponga, evidentemente “in senso conforme alla Costituzione”, una portata del grave turbamento “obiettiva”. Il turbamento – si precisa altresì – deve essere effettivamente determinato dalla concreta situazione in cui si manifesta.
Ulteriore indicazione viene resa rispetto all’articolo 8 del testo, ai sensi del quale, nei procedimenti penali nei quali venga loro riconosciuta la legittima difesa "domiciliare", le spese del giudizio per le persone interessate sono poste a carico dello Stato, e si sostanzia nella segnalazione che analoga previsione non è contemplata per le ipotesi di legittima difesa in luoghi diversi dal domicilio.
Per finire, è espresso un ultimo rilievo per quel che concerne l’articolo 3, che subordina al risarcimento del danno la possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena, nel caso di condanna per furto in appartamento o per furto con strappo.
Una previsione, questa, non prevista, però, per il delitto di rapina, determinando – si legge nella lettera – un irragionevole trattamento differenziato tra i due reati.
Ciò in quanto, come indicato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 125/2016, "gli indici di pericolosità che possono ravvisarsi nel furto con strappo si rinvengono, incrementati, anche nella rapina".
Il testo della nuova legge verrà a giorni pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
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