Legge Pinto, valutazione rapportata alla durata complessiva del processo
Pubblicato il 18 giugno 2014
Con la
sentenza n. 13712 del 17 giugno 2014, la Corte di cassazione si è pronunciata in materia di equa riparazione ex Legge n. 89/2001 e, in particolare, con riferimento alle ipotesi in cui il giudizio di merito sia ancora pendente alla data della proposizione della relativa domanda.
La valutazione che il giudice di merito deve effettuare in questo contesto – si legge nel testo della decisione – deve riferirsi alla
durata complessiva del giudizio così come svoltosi sino a tale momento.
La
liquidazione dell'indennizzo, quindi va effettuata
“in base alla differenza fra il tempo trascorso e quello, inferiore, che sarebbe stato ragionevole per compiere le medesime attività processuali, operando una giusta proporzione tra quest'ultimo e lo standard temporale di definizione dell'intero giudizio”.