La legge europea 2017 è stata approvata in via definitiva dall'Aula della Camera, l'8 novembre 2017.
Il testo contiene norme eterogenee che interessano diversi settori, quali: la libera circolazione delle merci, delle persone e dei servizi, la giustizia e la sicurezza, l'estensione delle agevolazioni marittime alle navi iscritte nei registri Ue, il lavoro e la tutela della salute e dell'ambiente, la conservazione dei dati di traffico telefonico, oltre che una serie di importanti novità in materia fiscale e di imposte dirette.
Il testo della legge si compone di 30 articoli, che modificano o integrano disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo, analogamente a quanto avviene con la legge di delegazione europea 2016-2017.
Particolarmente nutrito è il capitolo riguardante le nuove regole per il recupero dell'IVA non dovuta, che sono state introdotte per evitare l'applicazione di sanzioni da parte della Ue all'Italia. Nello specifico, infatti, la Legge europea 2017 consente la definizione di 3 procedure di infrazione e di 8 casi di pre-contenzioso (EU Pilot).
Rimborsi Iva - Per ovviare alla condanna dell'Italia per il mancato rispetto della norma della direttiva Iva sui rimborsi, la Legge europea prevede (all'articolo 7) il riconoscimento di una somma a titolo di ristoro forfetario, per i costi sostenuti da quanti sono tenuti a prestare una garanzia all’Erario in relazione alle richieste di rimborso Iva. La somma sarà pari allo 0,15% dell’importo garantito per ogni anno di durata della garanzia.
Tale somma spetta solo dal momento in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. La nuova norma non si applica per il passato, ma solo a partire dal prossimo anno, ossia dalle richieste di rimborso fatte con la dichiarazione Iva annuale per 2017 e con l’istanza infrannuale relativa al primo trimestre 2018.
Restituzione Iva non dovuta – La Legge europea introduce l'articolo 30-ter al Dpr n. 633/72 (decreto Iva), che prevede che entro due anni dalla data del versamento errato o dalla data in cui si verifica il presupposto per ottenere il rimborso, il contribuente possa presentare istanza per ottenere la restituzione di Iva versata in eccedenza rispetto a quanto dovuto.
Nel caso di accertamento “definitivo” eseguito dall'Amministrazione finanziaria, per un'imposta dovuta su cessioni di beni e/o prestazioni di servizi, i due anni decorrono dall'avvenuta restituzione al cessionario o al committente dell'ammontare versato a titolo di rivalsa.
La restituzione dell’imposta resta in ogni caso esclusa se il versamento sia avvenuto in un contesto di frode.
Cessioni all'esportazione - L'altra novità in materia di Iva è quella che prevede la non imponibilità ai fini dell'Imposta sul valore aggiunto delle cessioni di beni effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo, destinati a essere trasportati o spediti fuori dal territorio Ue, entro 180 giorni dalla consegna, in attuazione di scopi umanitari.
Per garantire strumenti di indagine efficaci contro il terrorismo, anche internazionale, la Legge europea 2017 estende il periodo di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico, fissando in 72 mesi il nuovo termine di conservazione degli stessi e dei dati relativi alle chiamate senza risposta.
Inoltre, si ampliano anche i poteri dell’Agcom al fine di contrastare la pirateria sulla rete. Nello specifico, l'Autorità garante per le garanzie nelle comunicazioni potrà intervenire sulle piattaforme elettroniche ed ordinare loro, in via cautelare, di porre fine immediatamente alle violazioni del diritto d’autore e di adottare misure per impedire la reiterazione degli illeciti.
Grazie a questa norma, nel nostro Paese, le piattaforme elettroniche saranno tenute a rimuovere i contenuti illeciti e ad impedirne la riproduzione.
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