È stata pubblicata nella “Gazzetta ufficiale” n. 277 del 27/11/2017 la legge n. 167 del 20 novembre 2017 - Legge europea 2017. Con tale provvedimento si emanano disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Ue.
Per quanto riguarda la materia tributaria, interessano le norme che trattano di Iva.
In particolare, l’articolo 8 della legge aggiunge al Dpr n. 633/1972 l’art. 30-ter rubricato “Restituzione dell’imposta non dovuta”, in base al quale per avere la restituzione dell’Iva non dovuta il soggetto passivo è tenuto a presentare domanda, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data dell’indebito versamento ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
Qualora si tratti di imposta non dovuta riferita ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall'Amministrazione finanziaria, la domanda di restituzione va presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall'avvenuta restituzione al cessionario o committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa.
Se il versamento dell’imposta è avvenuto nell’ambito di una frode fiscale, la norma stabilisce che non vi sarà alcuna restituzione.
La normativa introdotta dalla legge n. 167/2017 permette all’Italia di chiudere la procedura Eu Pilot 9164/17Taxu, avviata dalla Commissione europea circa le condizioni di rimborso dell’Iva indebitamente versata.
Con l’articolo 7 della legge europea 2017 si mette fine alla procedura di infrazione 2013/4080 aperta nei confronti dell’Italia dalla Commissione europea che ha ritenuto che la procedura di rimborso dell’Iva facesse correre eccessivi rischi finanziari ai soggetti passivi.
Si ricorda che la legge n. 23/2014 ha previsto che l’esecuzione dei rimborsi avvenga in generale senza prestazione di garanzia o particolari adempimenti, tranne in casi specifici. Il Dl n. 148/2017, collegato alla manovra di bilancio 2018, modifica nuovamente l’articolo 38-bis del decreto Iva alzando da 15mila a 30mila euro il limite quantitativo per i rimborsi eseguibili senza alcun adempimento.
Con l’articolo 7 si riconosce un indennizzo per i costi sostenuti dai soggetti passivi tenuti a prestare una garanzia all’Erario in relazione alle richieste di rimborso Iva. Si tratta di una somma riconosciuta a titolo di ristoro forfetario dei costi sostenuti per il rilascio della garanzia, pari allo 0,15% dell’importo garantito per ogni anno di durata della garanzia.
La somma va versata quando sia stato definitivamente accertato che al contribuente spetta il rimborso dell’imposta. La disposizione ha effetto a decorrere dalle richieste di rimborso fatte con la dichiarazione annuale Iva relativa al 2017 e dalle istanze di rimborso infrannuale relative al primo trimestre del 2018.
L’articolo 9 apporta modifiche al regime di non imponibilità IVA delle cessioni all'esportazione, in attuazione dell'articolo 146, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE.
Modificando l’articolo 8, comma 1, del Dpr 633/1972, si prevede che si considerano cessioni all’esportazione non imponibili anche le cessioni con trasporto o spedizione fuori della UE entro centottanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario o per suo conto, effettuate, secondo modalità stabilite con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell’elenco di cui all’articolo 26, comma 3, legge 125/2014, in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo. La prova dell’avvenuta esportazione dei beni è data dalla documentazione doganale.
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