Legge di stabilità 2015: esoneri contributivi e licenziamento per superamento del periodo di comporto

Pubblicato il 26 febbraio 2015 Il riconoscimento del diritto alla fruizione dell’esonero contributivo disciplinato dall’art. 1, comma 118 della L. n. 190/14 (Legge di stabilità per il 2015) richiede, tra l’altro, che il datore di lavoro rispetti il diritto di precedenza previsto dall’art. 4, commi 12, 13 e 15 della L. n. 92/12 (Legge Fornero).

L’art. 4, comma 12 lett. b) della L. n. 92 cit. recita testualmente che “gli incentivi non spettano se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine […]”.

La legislazione prevede diversi e differenti diritti di precedenza.

Così l’art. 15, comma 6 della L. n. 264/1949, dispone che “i lavoratori licenziati da un’azienda per riduzione di personale hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro sei mesi”.

La riduzione di personale è qualificabile nell’ambito del “licenziamento per giustificato motivo oggettivo”, sicché i lavoratori licenziati per tale ragione hanno diritto di essere preferiti a parità di condizioni nelle future assunzioni che l’azienda dovesse effettuare nel termine di sei mesi dal licenziamento. Il diritto si estingue entro un anno dalla data del licenziamento.

La Fondazione studi dei consulenti del lavoro, con parere n. 16 del 22/07/2014, ritiene che il diritto “non sorge automaticamente in capo al lavoratore per il solo fatto che il rapporto intercorrente con il datore di lavoro sia cessato in un arco di tempo di dodici mesi precedenti alla nuova assunzione. Per poter invocare tale diritto rispetto ad altri lavoratori, lo stesso dovrà dimostrare di aver palesato il proprio interesse nei termini sopra descritti”.

Di diverso avviso è l’INPS (circolare n. 137/2012): “L’incentivo potrà essere riconosciuto qualora il datore di lavoro o l’utilizzatore abbiano preventivamente offerto l’assunzione al lavoratore titolare del diritto”, con ciò lasciando intendere che il diritto sorge automaticamente.

Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 13/2008, si limita ad affermare che il lavoratore debba manifestare la propria volontà di avvalersi del diritto di precedenza.

La prospettazione dell’INPS è condivisibile, poiché il diritto di precedenza sorge ex lege, mentre l’esercizio dello stesso è condizionato alla volontà del titolare e cioè il lavoratore.

Il licenziamento per superamento del periodo di comporto è qualificabile come licenziamento per giustificato motivo oggettivo?

La giurisprudenza ha stabilito che “il licenziamento per superamento del periodo di comporto è assimilabile non al licenziamento disciplinare, ma a quello per giustificato motivo oggettivo […]” (Cass. civ. Sez. lavoro, 25/11/2010, n. 23920; App. Milano, 29/06/2006).

Tuttavia, tale arresto pare ormai superato o comunque minoritario, atteso che la S.C., in più di un’occasione, ha affermato che “le regole dettate dall’art. 2110 cod. civ. per le ipotesi di assenze determinate da malattia del lavoratore prevalgono, in quanto speciali, sia sulla disciplina dei licenziamenti individuali (di cui alle L. n. 604 del 1966, L. n. 300 del 1970 e L. n. 108 del 1990) che su quella degli artt. 1256 e 1464 cod. civ., e si sostanziano nell’impedire al datore di lavoro di porre fine unilateralmente al rapporto sino al superamento del limite di tollerabilità dell’assenza (cosiddetto comporto) predeterminato dalla legge, dalle parti o, in via equitativa, dal giudice, nonché nel considerare quel superamento unica condizione di legittimità del recesso” (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 31-01-2012, n. 1404; Cass. civ. Sez. lavoro, 20/05/2013, n. 12233).

Il licenziamento per superamento del periodo di comporto sarebbe dunque un tertium genus, diverso sia dal licenziamento disciplinare che da quello per ragioni oggettive.

Conferma di tale assunto sarebbe data dal fatto che l’art. 1, comma 40 della L. n. 92 cit. ha reintrodotto l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione innanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro (reso facoltativo dall’art. 31 della L. 183/2010, c.d. “collegato lavoro”). Tale procedura è stata limitata, però, ai soli licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nelle aziende aventi i requisiti dimensionali di cui all’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970). Sennonché, l’art. 7, comma 4 del D.L. n. 76/2013, conv. in L. n. 99/2013, ha disposto che esulano dall’ambito applicativo della procedura di conciliazione le ipotesi di licenziamento per superamento del periodo di comporto.
Tale esclusione avvalora la tesi della specialità del licenziamento per superamento del periodo di comporto.

Ergo: se il licenziamento per superamento del periodo di comporto non è qualificabile come licenziamento per giustificato motivo oggettivo, allora al dipendente espulso per tale motivo non spetta il diritto di precedenza di cui all’art. 15 comma 6 della L. n. 264 cit.

Con la conseguenza che il datore di lavoro potrà avvalersi dell’esonero contributivo se, fermo il rispetto di tutte le altre condizioni previste dall’art. 1 comma 118 della L. n. 190 cit., assuma, in luogo del lavoratore licenziato per superamento del periodo di comporto, un altro prestatore di lavoro.
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