Nel Consiglio dei ministri di venerdì 31 marzo 2017, su proposta del Presidente Gentiloni, è stato approvato, in via preliminare, il disegno di legge che detta disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea.
La nuova legge europea per il 2017 si compone di 14 articoli e ricomprende alcune misure introdotte per chiudere tre procedure d’infrazione e tre casi Eu Pilot, oltre che le disposizioni necessarie per procedere alla corretta attuazione di due direttive comunitarie.
Per chiudere la procedura di infrazione 2013/4080 è stata prevista la modifica della disciplina dei rimborsi IVA. In particolare, è riconosciuto un rimborso forfettario per chi richiede rimborsi IVA di importo superiore a 30mila euro e deve presentare all'Erario una garanzia, salvo poi vedersi riconosciuto pienamente il diritto alla restituzione.
L'indennizzo, riconosciuto a titolo di ristoro forfettario dei costi sostenuti dai soggetti passivi, che prestano garanzia a favore dello Stato in relazione a richieste di rimborso dell’IVA, sarà pari allo 0,15% della somma garantita per ogni anno di durata della garanzia.
Tale disposizione si applica a partire dalle richieste di rimborso predisposte con la dichiarazione annuale dell’IVA relativa all’anno 2017 e dalle istanze di rimborso infrannuale inerenti al primo trimestre 2018.
Nella legge europea del 2017 trova spazio anche una disposizione che regola la non imponibilità Iva delle cessioni effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell’apposito elenco, che provvedono al trasporto ed alla spedizione dei beni all'estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo.
Tale disciplina è ricondotta nell'ambito del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972. Con l'inserimento della nuova lettera b-bis) all'articolo 8, comma 1 del Dpr n. 633/1972, infatti, le suddette operazioni di cessione all'esportazione vengono parificate alle cessioni all'esportazione con trasporto o spedizione a cura del cessionario non residente. Unica differenza è che le amministrazioni pubbliche e i soggetti della cooperazione provvedano all'export dei beni entro 180 giorni (invece che 90 giorni), anche tramite vettori o spedizionieri incaricati, in attuazione di finalità umanitarie.
Altra novità fiscale della legge europea 2017 è l'estensione del vigente regime fiscale agevolato relativo agli armatori di navi iscritte al Registro internazionale italiano (Rii), anche nei confronti di soggetti residenti e non, con stabile organizzazione in Italia che utilizzano navi iscritte in registri di Paesi Ue o dello spazio economico europeo.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".