Il disegno della legge di Bilancio 2025, ripropone due agevolazioni, previste per il periodo d’imposta 2024, in materia di detassazione dei premi di produttività e riconoscimento di fringe benefit.
Il testo bollinato, infatti, torna nuovamente sulla detassazione dei premi e delle somme erogate per il triennio 2025-2027, fissando l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività al 5%, e sull’innalzamento della franchigia di esenzione fiscale e contributiva prevista dall’art. 51, comma 3, TUIR, innalzando il valore complessivo dei beni ceduti e dei servizi prestati a favore dei lavoratori dipendenti ad euro 1.000, elevabili al doppio in presenza di figli fiscalmente a carico.
Tra le novità, invece, si punta a sopperire ai disagi correlati alla mobilità territoriale per motivi lavorativi, prevedendo la non concorrenza al reddito, fino all’importo massimo di 5.000 euro annui e per massimo due annualità, delle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione connesse sostenuti dai lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.
L’art. 67 del disegno della legge di Bilancio 2025, prevede una proroga, per il triennio 2025-2027, dell’applicazione dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività al 5%, in luogo di quanto previsto dall’art. 1, comma 182 e ss., legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Per il 2025, quindi, sarà possibile operare la detassazione a quegli importi variabili della retribuzione riconosciuti ai lavoratori dipendenti a seguito del raggiungimento di obiettivi misurabili e fissati in accordi sindacali aziendali o territoriali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali di cui all’art. 51, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Per i premi di produttività – salvo che nelle ipotesi di conversione in servizi di welfare, la cui esenzione si configura anche rispetto agli obblighi contributivi – anche per il periodo d’imposta 2025 il legislatore ha previsto l’applicazione di un’aliquota agevolata del 5%, in luogo dell’ordinaria aliquota del 10% prevista dall’art. 1, comma 183, legge di Bilancio 2016.
Si rammenta che l’accesso all’imposta sostitutiva sui premi di produttività è concessa quando congiuntamente sussistano le seguenti caratteristiche:
Quanto al profilo soggettivo, invece, l’abbattimento delle consuete imposte è ammesso laddove il percettore non abbia conseguito, nel periodo d’imposta precedente, un reddito superiore a 80.000 euro, considerando esclusivamente i redditi assoggettati a tassazione ordinaria.
ATTENZIONE: In assenza di contrattazione di secondo livello, pur non rimanendo preclusa la possibilità per il datore di erogare somme a titolo di premio, non sarà possibile applicare il regime di detassazione.
Al quinto comma, art. 68, del testo bollinato della legge di Bilancio 2025, il legislatore ha previsto una proroga, per il medesimo triennio 2025-2027, di quanto previsto dai commi 16 e 17, art. 1, della legge di Bilancio per l’anno 2024 che aveva – quasi integralmente – ripreso le medesime previsioni di cui all’art. 40 del Decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023).
Il sopracitato quinto comma, prevede, infatti che per il triennio in argomento ed in deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, TUIR, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto dell’abitazione principale ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.
Limite che, come già avvenuto nei precedenti due periodi d’imposta è innalzato ad euro 2.000 per coloro che hanno figli, compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, fiscalmente a carico.
ATTENZIONE: In presenza di RSA o RSU i datori di lavoro dovranno provvedere a informare le rappresentanze sindacali della volontà di concessione del trattamento in argomento entro la fine del periodo d’imposta,
Al riguardo si rammenta che le condizioni previste dall’art. 12, comma 2, TUIR, concernono specificatamente che i figli devono possedere un reddito, al netto degli oneri deducibili, di importo massimo pari a euro 2.840,51 ovvero pari ad euro 4.000,00 se hanno un’età non superiore a ventiquattro anni.
Atteso che si tratta di un mero innalzamento del limite ordinario di 258,23 euro previsto dal sopracitato art. 51, comma 3, si rammenta quanto segue:
Le novità in materia di fringe benefit contenute nella bozza della Manovra 2025 riguardano le disposizioni dai commi 1 a 4 dell’art. 68 del testo bollinato.
Specificatamente, al fine di sostenere la mobilità territoriale dei lavoratori, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di euro 5.000 annui.
ATTENZIONE: Per espressa previsione dell’ultimo periodo del primo comma, l’esclusione di dette somme dalla concorrenza alla formazione del reddito imponibile non rileva ai fini contributivi.
Sul piano soggettivo, la disposizione in argomento è applicabile:
NOTA BENE: L’accesso alla misura sarà subordinato al rilascio, da parte del lavoratore, di un’apposita dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 46, D.P.R. n. 445/2000, nella quale venga attestato il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione.
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