L’articolo 24, comma 1, lettera a) del DDL Bilancio 2025 estende il diritto alla pensione anticipata c.d. Opzione donna (articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26) alle lavoratrici che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2024.
Il diritto al trattamento pensionistico si applica nei confronti delle stesse categorie di lavoratrici e alle stesse condizioni restrittive previste dalla legge di Bilancio 2024 (articolo 1, comma 138, legge 30 dicembre 2023, n. 213).
Nel 2025 possono accedere alla pensione anticipata Opzione donna le lavoratrici dipendenti e autonome che, entro il 31 dicembre 2024, abbiano maturato:
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo dei 35 anni va considerata la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurata, al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti se richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
L’INPS, con la circolare n. 59 del 3 maggio 2024, ha chiarito che sono utili anche i periodi assicurativi maturati all’estero negli Stati dell’UE, nella Svizzera e nei Paesi SEE nonché in Paesi con cui l’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, nel rispetto del minimale di contribuzione per l’accesso alla totalizzazione internazionale.
Possono essere totalizzati, inoltre, anche i periodi maturati nel Regno Unito pre e post Brexit.
Il requisito anagrafico di 61 anni è ridotto:
In tutti i casi, al requisito anagrafico non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita.
Le lavoratrici, in possesso dei requisiti anagrafico e contributivo prima indicati, possono accedere a Opzione donna se si trovano in una delle seguenti condizioni:
Tali condizioni devono sussistere alla data di presentazione della domanda di pensione.
NOTA BENE: Come ha chiarito l'INPS (circolare n. 59 del 3 maggio 2024), per le lavoratrici dipendenti il tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale deve risultare attivo al momento della presentazione della domanda di pensione. Per le lavoratrici licenziate occorre che il licenziamento sia stato intimato nel periodo compreso tra la data di apertura e di chiusura del tavolo e che le stesse non abbiano ripreso attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato successivamente al licenziamento.
La decorrenza del trattamento pensionistico (articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010), o finestra mobile cambia in base alla gestione che liquida il trattamento:
Infine si ricorda che la pensione è liquidata esclusivamente con le regole di calcolo del sistema contributivo, previsa cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
Non è invece richiesta la cessazione dell'attività autonoma.
Si fornisce una tabella comparativa che mette a confronto i requisiti per l’Opzione Donna secondo la Legge di Bilancio 2024 e il DDL di Bilancio 2025:
Criterio |
Legge di Bilancio 2024 |
Bozza del DDL di Bilancio 2025 |
Requisito contributivo |
Almeno 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2023 |
Almeno 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2024 |
Requisito anagrafico |
61 anni entro il 31 dicembre 2023 |
61 anni entro il 31 dicembre 2024 |
Requisito anagrafico con 2 o più figli |
59 anni |
59 anni |
Requisito anagrafico con 1 figlio |
60 anni |
60 anni |
Requisito anagrafico |
59 anni, indipendentemente dal numero di figli |
59 anni, indipendentemente dal numero di figli |
Categorie beneficiarie |
- Caregiver - Ridotta capacità lavorativa - Lavoratrici o licenziate da imprese in crisi |
- Caregiver - Ridotta capacità lavorativa - Lavoratrici o licenziate da imprese in crisi |
Finestra mobile |
- 12 mesi per gestione dipendenti |
- 12 mesi per gestione dipendenti |
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