È approdata sulla Gazzetta Ufficiale di sabato 30 novembre 2023 la Legge n. 213/2023, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”.
Il testo entrato in vigore e che delinea il quadro della Manovra finanziaria per l’anno 2024 risulta composto da un unico articolo e recepisce, senza modifiche, il testo proposto dai relatori di Palazzo Madama.
Nello stesso S.O. n. 40 della GU n. 303 del 30 dicembre è stato pubblicato anche il Decreto legge n. 215 con le “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, comunemente noto con il nome di Milleproroghe. Per un approfondimento del quale si rinvia al post: “Decreto Milleproroghe, ecco i nuovi termini per imprese, professionisti e PA”.
Il Ministro dell’Economia Giorgetti si dice soddisfatto per la nuova Legge di Bilancio, sottolineando come si sia voluto proseguire il cammino su un “percorso di prudenza, responsabilità e fiducia”.
L’ammontare complessivo delle risorse stanziate con la Legge di bilancio e il decreto legislativo che avvia la riforma fiscale è di circa 28 miliardi di euro, di cui oltre la metà destinati, in particolare, a interventi a sostegno dei redditi medio-bassi che beneficeranno del rinnovo del taglio cuneo fiscale e contributivo (7% per i redditi fino a 25 mila euro, 6% per i redditi fino a 35 mila euro) e dell’accorpamento delle prime due fasce delle aliquote Irpef (23% fino a 28 mila euro).
Soffermiamoci, ora, sulle principali novità in materia fiscale contenuti nella Legge di Bilancio 2024.
Per l’anno 2024 sono stati assegnati ulteriori 282 milioni di euro al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
In particolare, lo Stato, grazie a questo strumento, offre ai cittadini garanzie per l’accensione di mutui ipotecari per l’acquisto o interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica delle unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.
Vengono favorite le famiglie numerose. Infatti, per il 2024, si vuole supportare l’acquisto della prima casa per i seguenti nuclei familiari:
NOTA BENE: Tali nuclei familiari sono inclusi tra le categorie aventi priorità per l’accesso al credito.
Alle operazioni di finanziamento ammesse all’intervento della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa, nei casi che precedono, si applicano l’elevazione della garanzia fino all’80% della quota capitale anche nei casi in cui il tasso effettivo globale (Teg) sia superiore al tasso effettivo globale medio (Tegm).
Per l’anno 2024, per tutte le categorie aventi priorità per l’accesso al credito, la garanzia del Fondo rimane operativa anche nelle ipotesi di surroga del mutuo originariamente acceso per l’acquisto della prima casa, nel caso in cui le condizioni economiche rimangano sostanzialmente invariate o siano migliorative di quelle originarie e comunque non abbiano impatti negativi sull’equilibrio economico-finanziario del Fondo stesso (commi da 8 a 13).
Per il primo trimestre del 2024 è riconosciuto un contributo straordinario ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico, erogato in quota fissa ed in base alle zone climatiche. A tal fine, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l’anno 2024 (comma 14).
La misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato è rideterminata in 70 euro per l’anno 2024, dai 90 precedenti (comma 19).
E’ riconosciuto lo slittamento dal 1° gennaio 2024 al 1° luglio 2024 della decorrenza dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari (Plastic tax) e dell’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (Sugar tax) (comma 44).
Sono state modificate le aliquote Iva previste per i prodotti relativi all’igiene femminile e per l’infanzia, contrariamente a quanto stabilito nelle precedenti leggi di bilancio.
L’aliquota Iva agevolata al 5% passa, infatti, al 10% sia per i prodotti assorbenti ed i tamponi per la protezione dell’igiene femminile e i pannolini per i bambini che per il latte, in polvere o liquido, nonché per alcuni prodotti per l’alimentazione di lattanti e primi infanti. Analogo incremento anche per l’Iva relativa ai seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli (comma 45).
Inoltre, anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024, i pellet sono soggetti all'Iva con l'aliquota ridotta, del 10% (comma 46).
La Legge di bilancio 2024 conferma la proroga per l’anno in corso della facoltà di rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota che viene confermata al 16%.
NOTA BENE: Le imposte sostitutive, inoltre, possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2024; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente.
La redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 30 giugno 2024.
Inoltre, è previsto che agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze, per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2024, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale con riferimento al mese di dicembre 2023.
Infine, sui valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini di cui sopra, le aliquote delle imposte sostitutive sono pari entrambe al 16% (invece che al 4% per le partecipazioni qualificate ed al 2% per le partecipazioni non qualificate) e l’aliquota per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola passa dal 4 al 16% (commi 52 e 53).
Previsto un aumento della tassazione sugli affitti brevi o turistici, per coloro che hanno optato per la cedolare secca, ossia per le locazioni brevi fino a 30 giorni.
Tuttavia, è prevista dalla legge n. 213/2023 la possibilità di ottenere una riduzione dell’aliquota al 21% (che corrisponde all’aliquota ordinaria della cedolare secca) per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in dichiarazione dei redditi.
Inoltre, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, possono operare la ritenuta del 21% - precedentemente prevista - a titolo di acconto.
Gli intermediari non residenti in possesso di una stabile organizzazione in Italia, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono ai propri obblighi tramite la stabile organizzazione.
I soggetti residenti extra Ue, in possesso di una stabile organizzazione in uno Stato Ue, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono ai propri obblighi tramite la stabile organizzazione; qualora gli stessi soggetti siano riconosciuti privi di stabile organizzazione in uno Stato membro Ue, in qualità di responsabili d’imposta, nominano un rappresentante fiscale; in assenza di nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo sono solidalmente responsabili con questi ultimi per l’effettuazione e il versamento della ritenuta sull’ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti brevi.
Infine, I soggetti residenti in uno Stato Ue, riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, possono adempiere direttamente agli obblighi ovvero nominare, quale responsabile d’imposta, un rappresentante fiscale fra uno dei soggetti individuati dalla legge (comma 63).
La Legge di bilancio 2024 modifica il Tuir, negli articoli 67, comma 1, e 68, comma 1, prevedendo un ampliamento dei casi in cui si genera una plusvalenza realizzata in caso di cessioni di immobili sui quali sono stati effettuati interventi che hanno consentito di fruire del Superbonus. A partire dal 1° gennaio 2024, se l’immobile, su cui sono stati effettuati interventi di riqualificazione al 110%, viene rivenduto prima di dieci anni dalla fine lavori, la plusvalenza del 26% andrà calcolata tenendo conto del maggior valore dovuto ai lavori di ristrutturazione. Sono esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli adibiti a prima casa per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, se tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo (commi 64-67).
Sono esenti da Imu gli immobili, posseduti da alcune tipologie di soggetti, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché attività di culto, anche se tali beni sono concessi in comodato a un soggetto funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell’immobile esclusivamente le menzionate attività, con modalità non commerciali (comma 71).
L’Agenzia delle Entrate verifica, con riferimento alle unità immobiliari oggetto degli interventi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico nonché colonnine di ricarica di veicoli elettrici verifica, sulla base di specifiche liste selettive elaborate con l’utilizzo delle moderne tecnologie di interoperabilità ed analisi delle banche dati, se sia stata presentata, ove prevista, la dichiarazione catastale, anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita dell’immobile presente in atti nel catasto dei fabbricati (commi 86 e 87).
E’ aumentata l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato, che passa dallo 0,76% all'1,06% del valore degli immobili (comma 91).
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".