Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, Suppl. ord. n. 40, la legge di Bilancio 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213), approvata definitivamente dalla Camera dei deputati nella seduta del 29 dicembre 2023..
La legge di Bilancio 2024, in vigore dal 1° gennaio 2024, si compone di una prima sezione con un articolo unico, l’articolo 1, che racchiude 561 commi e di una seconda sezione con gli articoli da 2 a 21.
Diamo conto delle principali novità in materia di lavoro contenute nella prima sezione.
Previsto l’incremento di 600 milioni per il 2024 del Fondo destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità, di carburanti e di abbonamenti ai mezzi pubblici che finanzia la Carta “Dedicata a te
Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 è confermato il cd. taglio del cuneo contributivo.
Previsto infatti un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici:
In entrambi i casi, la retribuzione imponibile è parametrata su base mensile per 13 mensilità e i limiti di importo mensile sono considerati al netto del rateo di tredicesima.
L’esonero non si applica sul rateo di tredicesima
Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Limitatamente al periodo d’imposta 2024, il limite di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore (fringe benefits) ordinario pari a 258,23 euro è elevato a
Rientrano nel regime di esenzione anche le somme erogate o rimborsate al lavoratore dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Le esenzioni si estendono alla base imponibile della contribuzione previdenziale.
Confermata, relativamente ai premi e alle somme erogati nell’anno 2024, il dimezzamento, dal 10% al 5%, dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali prevista per i premi di risultato e forme di partecipazione agli utili d’impresa.
Resta invariata la restante disciplina.
Per il primo semestre 2024 (periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2024) è riconosciuta, a favore dei lavoratori privati degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo (inclusi gli stabilimenti termali) con un reddito fino a 40.000 euro, una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi.
Il trattamento integrativo speciale è riconosciuto su richiesta del lavoratore.
Sono incrementate le risorse per la contrattazione collettiva del pubblico impiego per il triennio 2022-2024 di 3 miliardi di europer il 2024 e di 5 miliardi di euro annui dal 2025.
Inoltre, a decorrere dal 2024 l’indennità di vacanza contrattuale prevista a favore del personale destinatario della stessa è incrementata di un importo pari a 6,7 volte il suo valore annuale.
L’Agenzia delle entrate e l’INPS realizzeranno la piena interoperatività delle rispettive banche dati per lo scambio e l’analisi dei dati al fine di contrastare l’evasione fiscale e contributiva nel settore del lavoro domestico.
L’Agenzia delle entrate metterà a disposizione del contribuente i dati e le informazioni acquisite per favorire l’adempimento spontaneo.
Tali dati e informazioni sono utilizzati anche per la predisposizione della dichiarazione precompilata e per la segnalazione al medesimo contribuente di eventuali anomalie.
Saranno effettuati controlli sui dati retributivi e contributivi, anche comunicati in fase di assunzione con interventi volti alla corretta ricostruzione della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici.
Prorogata l’operatività di alcune misure di sostegno al reddito, con oneri a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.
Più nel dettaglio, si tratta:
Aumenta il buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, e per forme di supporto domiciliare per bambini aventi meno di 3 anni di età e affetti da gravi patologie croniche.
L’incremento, pari a 2.100 euro annui, interessa i figli nati dopo il 1° gennaio 2024 in nuclei familiari in cui sia presente almeno un altro figlio, di età inferiore a 10 anni e con ISEE non superiore a 40.000 euro, con una conseguente misura complessiva del buono stesso pari a 3.600 euro annui.
Per i nuclei familiari non rientranti nell’ambito di applicazione dell’incremento continuano ad applicarsi gli importi ordinari.
Con riguardo al congedo parentale, a regime, all’attuale previsione di una indennità pari dell’80% della retribuzione per un mese entro il sesto anno di vita del bambino viene aggiunta la previsione di un’indennità pari al 60% per un mese ulteriore al primo, in luogo dell’attuale 30%.
Solo per l’anno 2024 la misura dell’indennità riconosciuta per il mese ulteriore al primo è elevata all’80% della retribuzione, in luogo 60% ordinario.
La disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano, dopo il 31 dicembre 2023, il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità.
Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 è riconosciuto un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.
Per l’anno 2024, in via sperimentale, l’esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
Riconosciuto uno sgravio contributivo totale in favore dei datori di lavoro privati, che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del reddito di libertà.
L’esonero dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi all’INAIL, spetta nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui e per la durata di
Prorogata fino al 2026 l’operatività del Fondo per le vittime dell'amianto in favore dei lavoratori di società a partecipazione pubblica che hanno contratto patologie asbesto correlate durante l’attività lavorativa prestata presso cantieri navali.
Gli oneri per la fruizione dei permessi retribuiti dei dipendenti degli enti locali che esercitano le funzioni di amministratori in un ente locale diverso da quello in cui prestano servizio sono a a carico dell’ente presso cui le predette funzioni sono svolte.
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