Al termine di un serrato confronto in Commissione Bilancio e Tesoro prima e in Aula dopo, la Camera dei deputati ha licenziato il disegno di legge “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, votando la questione di fiducia posta dal Governo.
Il provvedimento approda ora al Senato per essere definitivamente approvato entro la prossima settimana, salvo improbabili modifiche per le quali si renderebbe necessario un nuovo passaggio alla Camera.
Il testo del provvedimento è stato in più punti riformato, in particolare, in materia di lavoro. Le novelle sono tante e, in molti casi, significative vuoi per i benefici che ne conseguiranno per i lavoratori, vuoi per i connessi effetti sulla gestione degli adempimenti da parte di datori di lavoro e professionisti.
Tra queste vi è l'esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, una misura agevolativa che taglia il cuneo fiscale sulle buste paga dei lavoratori, estesa e potenziata dal 2023.
L'esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti è una misura introdotta in via eccezionale nel 2022 dalla legge di Bilancio 2022 e successivamente rafforzata, in corso d'anno, dal decreto Aiuti bis.
Scendendo nel dettaglio, l'esonero in questione:
per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, è stato incrementato di 1,2 punti percentuali (art. 20, decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142).
L'esonero spetta sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dovuti dai lavoratori dipendenti, anche a tempo parziale, di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.
La fruizione del beneficio è subordinata alla condizione che la retribuzione imponibile ai fini previdenziali non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro (retribuzione lorda del lavoratore), maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Considerando l'eccezionalità della misura, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e pertanto l'esonero non ha effetti sulla misura dell'assegno pensionistico.
Le istruzioni operative sono state fornite, in particolare, con la circolare INPS n. 43 del 22 marzo 2022 e con il messaggio n. 3499 del 26 settembre 2022.
Il disegno di legge di Bilancio 2023, nel testo novellato in Commissione e approvato dalla Camera, prevede, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023:
Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Periodi di paga
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Importo dell'esonero
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Retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali
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Dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022 |
0,80% |
Non superiore a 2.692 euro |
Dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 |
2,00% |
Non superiore a 2.692 euro |
Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 |
2,00% |
Superiore a 1.923 euro e non superiore a 2.692 euro |
Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 |
3,00% |
Non superiore a 1.923 euro |
Da ultimo si ricorda che la misura non rientra nella nozione di aiuto di Stato e pertanto la sua applicazione non è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
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