Legge di Bilancio 2023: taglio del cuneo fiscale in busta paga. Cosa cambia

Pubblicato il 24 dicembre 2022

Al termine di un serrato confronto in Commissione Bilancio e Tesoro prima e in Aula dopo, la Camera dei deputati ha licenziato il disegno di legge “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, votando la questione di fiducia posta dal Governo.
Il provvedimento approda ora al Senato per essere definitivamente approvato entro la prossima settimana, salvo improbabili modifiche per le quali si renderebbe necessario un nuovo passaggio alla Camera.

Il testo del provvedimento è stato in più punti riformato, in particolare, in materia di lavoro. Le novelle sono tante e, in molti casi, significative vuoi per i benefici che ne conseguiranno per i lavoratori, vuoi per i connessi effetti sulla gestione degli adempimenti da parte di datori di lavoro e professionisti.

Tra queste vi è l'esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, una misura agevolativa che taglia il cuneo fiscale sulle buste paga dei lavoratori, estesa e potenziata dal 2023.

Esonero contributivo per i lavoratori dipendenti: come funziona

L'esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti è una misura introdotta in via eccezionale nel 2022 dalla legge di Bilancio 2022 e successivamente rafforzata, in corso d'anno, dal decreto Aiuti bis.

Scendendo nel dettaglio, l'esonero in questione:

L'esonero spetta sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dovuti dai lavoratori dipendenti, anche a tempo parziale, di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

La fruizione del beneficio è subordinata alla condizione che la retribuzione imponibile ai fini previdenziali non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro (retribuzione lorda del lavoratore), maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

ATTENZIONE: L'esonero non si applica ai lavoratori domestici.

Considerando l'eccezionalità della misura, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e pertanto l'esonero non ha effetti sulla misura dell'assegno pensionistico.

Le istruzioni operative sono state fornite, in particolare, con la circolare INPS n. 43 del 22 marzo 2022 e con il messaggio n. 3499 del 26 settembre 2022.

Esonero contributivo per i lavoratori dipendenti: cosa cambia

Il disegno di legge di Bilancio 2023, nel testo novellato in Commissione e approvato dalla Camera, prevede, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023:

  1. la proroga dell'esonero previsto dall'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella misura rafforzata del 2%, con i medesimi criteri e le stesse modalità di cui alla legge n. 234 del 2021;
  2. l'incremento di un ulteriore punto percentuale dell'esonero (sarà pertanto riconosciuto nella misura del 3%) a condizione che la retribuzione imponibile ai fini previdenziali, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
NOTA BENE: Con riferimento al punto 2), il limite di retribuzione mensile per il riconoscimento in favore dei lavoratori dipendenti dell’esonero è stato elevato, nel corso del dibattito parlamentare, da 1.538 a 1.923 euro.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Esonero contributivo per i lavoratori dipendenti in sintesi

Periodi di paga

 

Importo dell'esonero

 

Retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali

 

Dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022

0,80%

Non superiore a 2.692 euro

Dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022

2,00%

Non superiore a 2.692 euro

Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023

2,00%

Superiore a 1.923 euro e non superiore a 2.692 euro

Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023

3,00%

Non superiore a 1.923 euro

Da ultimo si ricorda che la misura non rientra nella nozione di aiuto di Stato e pertanto la sua applicazione non è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Terziario Confesercenti. Accordo integrativo

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy