Via libera definitivo della Camera alla legge di Bilancio 2022.
La Manovra finanziaria, diventata la L. n. 234 del 30 dicembre 2021, è stata pubblicata in GU il 31 dicembre 2021 ed entra in vigore dal 1° gennaio 2022.
Accanto all'attesa riforma degli ammortizzatori sociali, la legge di Bilancio 2022 da 30 miliardi di euro contiene numerose novità. Analizziamo i principali interventi in materia di lavoro, contenuti nell'articolo 1.
La legge di Bilancio 2022 rifinanzia il reddito di cittadinanza dal 2022 e, a regime, con decorrenza dal 2029.
Viene inoltre modificata la disciplina sostanziale del beneficio economico di cui al decreto-legge n. 4 del 2019. In particolare:
Stanziate infine ulteriori risorse (dall’anno 2022 nel limite di 20 milioni di euro) per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego derivanti dalle attività connesse all’attuazione delle politiche attive del lavoro in favore dei giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione.
L'esonero contributivo riconosciuto dall'articolo 1, comma 10, della legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) è esteso anche ai datori di lavoro che assumono, nel biennio 2021-2022, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori subordinati, di qualsiasi età anagrafica, provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa istituita dal Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’art. 1, comma 852, della legge n. 296/2006.
Si ricorda che l’esonero contributivo in parola è attualmente riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi (elevati a 48 per le assunzioni effettuate nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) e nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di under 36 effettuate nel biennio 2021-2022.
In via eccezionale e con riferimento ai periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è previsto, per i rapporti di lavoro dipendente, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali.
Lo sgravio contributivo non si applica ai rapporti di lavoro domestico.
La norma subordina l'applicazione dell'esonero contributivo alla condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Viene incrementata la dotazione del Fondo sociale per occupazione e formazione per finanziare:
La legge di Bilancio 2022 rende permanente il congedo di paternità, obbligatorio e facoltativo.
Dal 2022 pertanto la durata del congedo di paternità obbligatorio è pari a 10 giorni e ad un giorno per quello facoltativo.
Si riconosce in via sperimentale per l’anno 2022, nella misura del 50%, l’esonero per un anno dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato a decorrere dal rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro.
Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Incrementata di 50 milioni di euro a decorrere dal 2023 la dotazione del Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere.
L'incremento è destinato anche alla copertura finanziaria di interventi a sostegno della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche attraverso la definizione di procedure per l’acquisizione di una certificazione della parità di genere a cui siano connessi benefici contributivi a favore del datore di lavoro.
Prevista l'adozione di un Piano strategico nazionale per la parità di genere, con l'obiettivo, tra l'altro, di colmare il divario di genere nel mercato del lavoro.
A tal fine si istituisce una Cabina di regia interistituzionale e un Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere, attribuendo a quest'ultimo il compito di realizzare un sistema nazionale di certificazione della parità di genere. La definizione dei parametri per il conseguimento di tale certificazione è demandata ad apposito decreto del Presidente del consiglio o dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità.
Viene istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione della parità di genere, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2022.
Viene ridotto il limite massimo di età per le società e associazioni sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante.
Il ricorso al contratto di apprendistato professionalizzante per i lavoratori sportivi è possibile a condizione che la decorrenza iniziale del rapporto di apprendistato abbia luogo entro il giorno precedente il compimento, da parte dell'atleta, dei 24 anni anziché entro il giorno precedente il compimento dei 30 anni.
Rifinanziato, anche per l’anno 2023, il fondo istituito dall’articolo 1, comma 34, della legge di Bilancio 2021 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'esonero, anche parziale, dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara.
Esteso il periodo di sperimentazione del contratto di espansione agli anni 2022 e 2023.
Per tali anni il limite minimo di unità lavorative in organico per poter accedere al beneficio (anche calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un'unica finalità produttiva o di servizi) non può essere inferiore a 50.
Dal 1° gennaio 2022 la copertura NASpI è estesa (con relativa contribuzione) agli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.
Inoltre, sempre con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022:
Novità anche per l'indennità di disoccupazione DIS-COLL. In relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 °gennaio 2022, la DIS-COLL:
Introdotti regole e vincoli procedurali per i licenziamenti ad opera di datori di lavoro che, nell'anno precedente, abbiano occupato con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti e i dirigenti, mediamente almeno 250 dipendenti.
Qualora tali datori di lavoro volessero chiudere una sede, uno stabilimento, una filiale, un ufficio o un reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività e licenziando un numero di lavoratori non inferiore a 50, sono obbligati a darne comunicazione per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria nonché alle sedi territoriali delle associazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, contestualmente, alle regioni interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico, all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).
La comunicazione può essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato.
Il mancato rispetto di tale procedura comporta la nullità dei licenziamenti e l'obbligo di versamento di contributi in favore dell'INPS.
In favore delle lavoratrici di cui agli articoli 64 (lavoratrici autonome e in collaborazione coordinata e continuativa iscritte alla gestione separata non iscritte ad altre forme obbligatorie), 66 (commercianti, artigiane ed imprenditrici agricole) e 70 (libere professioniste iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza) del decreto legislativo n. 151 del 2021 che abbiano dichiarato, nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, l'indennità di maternità è riconosciuta per ulteriori 3 mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità.
Al datore di lavoro che assume con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato lavoratori beneficiari degli ulteriori 12 mesi di trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 22-ter del decreto legislativo n. 148 del 2015 (inserito dalla legge di Bilancio 2022), è riconosciuto per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 50% dell’ammontare del trattamento straordinario che sarebbe stato corrisposto al lavoratore.
Il contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a 12.
Sono esclusi dall'incentivo i datori che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, abbiano proceduto, nella stessa unità produttiva, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (di cui all’articolo 3 della L. 15 luglio 1966, n. 604) ovvero a licenziamenti collettivi (disciplinati ai sensi degli articoli 4, 5 e 24 della L. 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni).
Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, è infine possibile assumere in apprendistato professionalizzante e senza limiti di età i lavoratori beneficiari degli ulteriori 12 mesi di trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 22-ter del decreto legislativo n. 148 del 2015.
Consentita la sottoscrizione, nell'ambito del programma di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL), di accordi fra autonomie locali, soggetti pubblici e privati, enti del terzo settore, associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, finalizzati a realizzare progetti formativi e di inserimento lavorativo nei settori della transizione ecologica e digitale per la formazione dei lavoratori nei medesimi settori.
Estesa ai lavoratori autonomi che cessano in via definitiva la propria attività professionale le misure di assistenza intensiva all'inserimento occupazionale del programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL).
Al fine di salvaguardare l'occupazione e assicurare la continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali, alle società cooperative che si costituiscono dal 1° gennaio 2022 è riconosciuto l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, nel limite di 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
L’esonero è riconosciuto, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), per un periodo massimo di 24 mesi dalla data della costituzione della cooperativa.
Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Impedisce il riconoscimento dell'esonero la mancata corresponsione da parte del datore di lavoro dell’impresa oggetto di trasferimento, affitto o cessione ai lavoratori, ai propri dipendenti nell’ultimo periodo d’imposta di retribuzioni almeno pari al 50% dell’ammontare complessivo dei costi sostenuti, con esclusione di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.
Istituito il "Fondo per il sostegno economico temporaneo - SET", con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
Il Fondo finanzierà provvedimenti legislativi recanti misure di sostegno economico temporaneo in favore dei lavoratori, dipendenti o autonomi, che prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli.
Prorogato per il 2022 lo sgravio contributivo totale per i contratti di apprendistato di primo livello, stipulati nel medesimo anno.
Lo sgravio totale è riconosciuto in favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti con contratto di apprendistato di primo livello pari o inferiore a 9.
La legge di Bilancio 2022 definisce il tirocinio curricolare come il percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all’orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto.
Si demanda, inoltre, al Governo e alle regioni la conclusione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della norma e in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di un accordo per la definizione di linee guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curricolari sulla base dei criteri espressamente indicati dalla legge di Bilancio 2022.
Si individuano le sanzioni in caso di mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione e si specifica che il tirocinio, che non si configura quale rapporto di lavoro, non può essere utilizzato in sostituzione di un rapporto di lavoro dipendente.
I tirocini sono soggetti a comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2, del D.L. n. 510/1996.
È prevista la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico dei liberi professionisti, iscritti ad albi professionali, per i casi di malattia o di infortunio, anche non connessi al lavoro, nonché per i casi di parto prematuro e di interruzione della gravidanza della libera professionista e per i casi di decesso del libero professionista.
Per il 2022 è riconosciuta una indennità una tantum di 1.000 euro in favore dei lavoratori fragili (pubblici e privati) che, per almeno un mese nel corso del 2021, si siano avvalsi del diritto all'assenza dal servizio e dal lavoro di cui al comma 2 dell'articolo 26 del decreto legge 17 marzo 2020 n.18, senza però godere della relativa indennità.
L'indennità, riconosciuta nel rispetto di un limite di spesa pari a 5 milioni di euro per il 2022, è esclusa dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, non comporta l'accredito figurativo ai fini previdenziali ed è erogata dall'INPS, previa domanda.
Viene istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per il sostegno dei lavoratori con contratto a part time ciclico verticale, con una dotazione, che costituisce limite di spesa, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
Le pubbliche amministrazioni coinvolte nelle attività di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR, nell'ambito della propria autonomia, possono prorogare per una sola volta i contratti di consulenza e collaborazione con soggetti fisici esterni alla pubblica amministrazione, fino al 31 dicembre 2026.
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