Dopo il via libera della Ragioneria Generale al disegno della Legge di bilancio 2020, è ormai da diversi giorni iniziato l’iter di discussione parlamentare che porterà, entro fine anno, all’approvazione della manovra per il 2020.
Tra i primissimi articoli vi è, come previsto, la sterilizzazione delle clausole di salvaguardia che avrebbero fatto scattare l’aumento dell’Iva, a partire dal prossimo 1° gennaio 2020.
Nel testo, che ricordiamo potrebbe ancora subire modifiche anche sostanziali, sono previste sia la proroga di importanti misure agevolative, tra cui quelle a supporto del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello previsto dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”, sia alcune novità che denotano l’attenzione della manovra sui temi di eco-sostenibilità dello sviluppo industriale, economia circolare e potenziamento degli incentivi nelle aree del Mezzogiorno d’Italia.
Molte sono le misure oggetto di discussione che, a seguito dei numerosi emendamenti presentati, potrebbero subire modifiche anche consistenti. Tra quelle maggiormente attenzionate, ricordiamo la tassa sui manufatti in plastica e l’imposta sul consumo di bevande con zuccheri aggiunti. Nell’occhio del ciclone anche la tassazione sulle auto aziendali.
Nel testo ancora provvisorio della Legge di Bilancio, è prevista la deducibilità dell’Imu relativa agli immobili strumentali dal reddito d’impresa e da quello derivante dall’esercizio di impresa, arti e professioni, nella misura del 50% per il periodo d’imposta 2019.
Viene riformato l’assetto dell’imposizione immobiliare locale, unificando le due vigenti forme di prelievo (l’imposta comunale sugli immobili (Imu) e il tributo per i servizi indivisibili (Tasi)) e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo.
L’aliquota di base è fissata allo 0,86%, e può essere manovrata dai Comuni a determinate condizioni e, nell’ambito di una griglia individuata con decreto del Mef, sono definite ulteriori aliquote. Sono inoltre introdotte modalità di pagamento telematiche.
Tra le altre principali modifiche, si segnala la riduzione dell’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale e l’anticipo al 2022 della deducibilità dell’Imu sugli immobili strumentali.
La manovra interviene sull'aliquota prevista per l'imposta sostitutiva (cd. cedolare secca) che "a regime" cioè senza riduzioni, sarebbe del 15%.
Nel testo di legge, si prevede la riduzione dal 15% al 10% "a regime" per i canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 8 della Legge n. 432 del 9 dicembre 1998, (contratti a canone "concordato") e per quelli relativi ad abitazioni ubicate nei comuni ad alta densità abitativa.
Riguardo al “pacchetto casa” sono previste, per la maggior parte, solo conferme. Viene riproposta per il 2020, nell’ambito del Bonus ristrutturazioni, la detrazione al 50% delle spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie, conferma anche per il “Bonus mobili” correlato allo stesso bonus ristrutturazioni.
Si ricorda che l’agevolazione fiscale consiste nella detrazione al 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica A+ o superiori.
Conferme anche per l’Ecobonus, ovvero la detrazione del 50/65% prevista per l'efficientamento energetico, anche nella versione condominiale, che beneficia della detrazione al 70/75% a seconda dei casi.
Non varia il bonus dedicato alla messa in sicurezza degli immobili che, a seconda della tipologia di lavori e della zona di residenza, beneficia della detrazione fino all'85%.
Non viene riconfermato, invece, il cosiddetto “bonus verde” per la sistemazione a verde di giardini e terrazze che godeva della detrazione al 36% delle spese sostenute.
Tra le novità per la casa, quella più interessante, se non l’unica, fa riferimento al nuovo “Bonus facciate”, ovvero la possibilità di una detrazione d’imposta al 90%, e senza limiti di spesa, per le spese documentate e sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi edilizi, inclusi quelli di manutenzione ordinaria, che sono finalizzati al recupero o al restauro della facciata degli edifici.
Relativamente al regime forfettario, vengono previsti due requisiti per l’accesso:
Questo nuovo requisito in realtà era presente (con il limite di 5.000 euro) nella primissima versione del regime agevolato.
Vene inserita una causa ostativa all’accesso/permanenza nel regime, prevedendo l'impossibilità anche per:
Si deve tenere presente che tale soglia non rileva se il rapporto di lavoro è cessato.
A partire dal 2020, viene stabilito un regime premiale volto a incentivare l’utilizzazione della fattura elettronica.
Per i contribuenti che si avvalgono del regime forfettario e che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento è ridotto di un anno, ovvero a quattro anni (rispetto ai vigenti cinque).
NB! - L’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127 del 5 agosto 2015, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, esonera dall’obbligo di fatturazione elettronica i soggetti passivi che applicano il regime forfettario. |
Il “nuovo” forfettario fino alla fine potrebbe ancora subire modifiche, ma chi vuole entrare o rimanere nel regime, dovrà incominciare a controllare la situazione di quest’anno (2019) a differenza dello scorso anno, dove vi è stata una “moratoria generale” per la partenza del nuovo “meccanismo” fiscale.
La prima verifica riguarda l’ammontare dei compensi percepiti nell’anno, deve essere fatta una stima delle possibili entrate fino a fine anno, da coloro che presumono di percepire compensi per un importo che potrebbe attestarsi poco sotto o poco sopra i 65mila euro.
Se si prevede di superare di poco la soglia dei compensi, la scelta da effettuare, ove possibile, potrebbe essere quella di rinviare, almeno parzialmente, l’incasso di una parte dei compensi.
Se il professionista detiene una quota di partecipazione in una società di persone, in un’associazione professionale, o in una Srl controllata, dovrà cedere la partecipazione entro la fine del 2019. Diversamente uscirà dal forfait.
Al debutto è stato possibile effettuare la cessione delle partecipazioni nell’anno successivo a seguito dell’applicazione dello Statuto del contribuente.
Il disegno di Legge di Bilancio 2020 reintroduce due vecchie cause ostative. Se il contribuente percepisce redditi di lavoro dipendente o da collaborazione (assimilati), di importo superiore a 30mila, dall’anno successivo (ovvero dal 2020) sarà fuori dal forfait.
Analoghe verifiche dovranno essere svolte a seguito della reintroduzione del limite delle retribuzioni corrisposte a dipendenti e collaboratori che non potranno superare, già dal 2019, i 20mila euro.
Sono stati confermati gli incentivi fiscali in chiave "Industria 4.0", prevedendo la proroga del super ammortamento, l'agevolazione della maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto dei beni materiali strumentali nuovi (esclusi i mezzi di trasporto), per gli investimenti complessivi effettuati nel 2020 con consegna fino al 30 giugno 2021,
Prorogato senza modifiche anche l'iper ammortamento, ovvero l'agevolazione per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0, effettuati entro il 31 dicembre 2020 ovvero fino al 31 dicembre 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Collegata anche la proroga della maggiorazione, nella misura del 40%, del costo di acquisizione dei beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0 (beni ricompresi nell'Allegato B alla Legge 232/2016), per i soggetti che usufruiscono dell'iper ammortamento.
Nel testo vi è l’introduzione di un credito d'imposta alle imprese che realizzano progetti ambientali, comprendenti beni strumentali 4.0.
L’agevolazione ha la finalità di incentivare lo sviluppo industriale sostenibile per l’ambiente e rafforzare la competitività delle imprese italiane, premiando un utilizzo efficiente delle materie prime nei cicli produttivi.
I progetti ambientali devono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:
NB! - La stesura delle linee guida per la valutazione tecnica dei progetti nel rispetto degli obiettivi è demandata all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie. |
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10%, entro un beneficio massimo annuale di euro 60.000, dei seguenti costi di periodo funzionali al progetto:
Il credito è riconosciuto per gli anni 2020, 2021 e 2022.
Ai fini della fruizione del credito d'imposta, utilizzabile in compensazione a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese con ripartizione in tre quote annuali di pari importo, sono previste due certificazioni dedicate:
Viene disposto un rifinanziamento di 105 milioni di euro per l’anno 2020, di 97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, e di 47 milioni di euro per l’anno 2025 della cd. Nuova Sabatini, misura di sostegno volta alla concessione alle micro, piccole e medie imprese, di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali “Industria 4.0” e di un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.
La maggiorazione del contributo statale per investimenti “Industria 4.0” è del 100% per gli investimenti realizzati dalle micro e piccole imprese nel Mezzogiorno nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite complessivo di 60 milioni di euro a valere sulle risorse autorizzate.
Una ulteriore riserva pari al 25% delle risorse autorizzate è poi destinata alle micro, piccole e medie imprese a fronte dell’acquisto, anche mediante leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale.
Anche per tali operazioni, opera una maggiorazione del contributo statale, che viene rapportato, in via convenzionale, sul finanziamento ad un tasso annuo del 3,575% (dunque, il contributo statale è maggiorato del 30% rispetto al contributo ordinario).
Le risorse delle predette riserve non utilizzate alla data del 30 settembre di ciascun anno rientrano nella disponibilità della misura.
Sui finanziamenti concessi, di cui al precedente periodo, la garanzia del Fondo di garanzia PMI è concessa in favore delle micro, piccole e medie imprese a titolo gratuito, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.
Nel testo provvisorio viene prevista la riduzione fino ad azzeramento per alcuni modelli di veicoli, della percentuale di deducibilità dei costi sostenuti per i veicoli aziendali, con riferimento ai veicoli ritenuti inquinanti.
Per i veicoli diversi da quelli a trazione elettrica e a trazione ibrida termoelettrica, nonché diversi da quelli concessi in uso promiscuo a dipendenti addetti alla vendita, agenti e rappresentanti di commercio, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente imponibile, è assunto il 60% (invece del 30%) dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, in caso di emissioni di biossido di carbonio fino a 160 grammi per chilometro. In caso di emissioni superiori a tale soglia, viene assunto il 100% dell'importo.
Viene disposta un’imposta (con la relativa disciplina) sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI) che hanno, o sono destinati ad avere, funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili e delle siringhe.
E’ riconosciuto, inoltre, un credito di imposta alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di MACSI destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari nella misura del 10% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, dalle citate imprese per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti biodegradabili e compostabili.
Secondo la relazione illustrativa, la finalità della disposizione consiste nella promozione, attraverso lo strumento della leva fiscale, di un’inversione di tendenza nell’utilizzo comune dei prodotti di materiale plastico, promuovendo al contempo la progressiva riduzione della produzione e quindi del consumo di manufatti di plastica monouso.
Viene prorogata la disciplina dello “sport bonus”, ovvero il credito d'imposta del 65% per le erogazioni liberali effettuate da privati per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.
In particolare, è stato ampliato il novero dei beneficiari, includendo, oltre alle “società sportive dilettantistiche”, anche le “associazioni sportive dilettantistiche” e gli “enti di promozione sportiva”. Viene inoltre confermato il fondo "sport e periferie".
E’ estesa al 2020 l’esenzione (già prevista per il triennio 2017-2019) dei redditi dominicali ed agrari posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Per l'anno 2021, i citati redditi concorreranno alla formazione della base imponibile IRPEF per la quota del 50%.
Viene prorogata la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato ad un'imposta sostitutiva.
È stato corretto il valore delle aliquote per la determinazione dell'imposta sostitutiva, prevedendo un'unica aliquota all'11% applicabile alla rideterminazione di valore delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni.
Viene aumenta dal 20% al 26% l'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito applicabile sulle plusvalenze realizzate in caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni.
Si dispone, infine, l'istituzione di un'imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate nella misura di 10 euro per ettolitro nel caso di prodotti finiti, e di 0,25 euro per chilogrammo nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione.
La relazione illustrativa chiarisce che l'imposta in esame risulta essere già applicata in altri Stati dell’Unione europea con la finalità principale di limitare, attraverso la penalizzazione fiscale, il consumo di bevande che hanno un elevato contenuto di sostanze edulcoranti aggiunte.
Quadro Normativo |
Disegno di legge di bilancio 2020 - Testo (Senato della Repubblica atto n. 1586 del 2019) |
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