La legge comunitaria di attuazione della IV direttiva antiriciclaggio è attesa oggi, 10 settembre 2015, all'esame del Consiglio dei ministri, che sarà presieduto dal premier Renzi.
L'attuazione della delega sulla Quarta direttiva antiriciclaggio prevede un nuovo approccio nell'affrontare la questione del riciclaggio che si basa prevalentemente sul rischio.
Viene proposto un nuovo metodo di applicazione degli obblighi antiriciclaggio: non sono più previste regole generali e indifferenziate, ma i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio dovranno adottare strumenti efficaci per scovare e valutare i rischi del suddetto fenomeno.
Vengono fissati nuovi parametri per individuare i soggetti a maggior rischio, che tengono conto della natura dell'attività, delle dimensioni e della complessità organizzativa, con possibilità di esentare, invece, i soggetti che svolgono attività a basso impatto antiriciclaggio.
La differenziazione del rischio di riciclaggio impone novità anche per le banche e i professionisti, incaricati al controllo antiriciclaggio.
L'attuazione della delega sulla Quarta direttiva prevede inoltre di “procedere all'aggiornamento dell'elenco dei soggetti destinatari degli obblighi attualmente vigenti”. Il Comitato di sicurezza finanziaria, che è l'organo che la Direttiva ha incaricato di coordinare i nuovi indici antiriciclaggio, ha la facoltà di decidere di non assoggettare agli obblighi persone fisiche o giuridiche che esercitano in modo occasionale un'attività finanziaria.
È previsto anche un restyling dell'apparato sanzionatorio in tema di antiriclaggio.
L'attuazione della direttiva comunitaria impone di creare una sezione ad hoc nel Registro delle imprese in cui dovranno essere riportate le informazioni riguardanti i titolari effettivi delle persone giuridiche e dei trust, con possibilità di accesso a tale sezione da parte delle amministrazioni che svolgono attività di contrasto all'evasione fiscale, quali l'Agenzia delle Entrate, la Gdf ed Equitalia.
Sarà il legale rappresentante del trust o della società a provvedere alla registrazione nel Registro Imprese. Nel caso del trust, il trustee dovrà dichiarare di agire in tale veste e dovrà ottenere e conservare tutte le informazioni sulla titolarità effettiva del trust (identità del fondatore, del trustee, del guardiano e di tutte le persone fisiche che esercitano il controllo effettivo sul trust).
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".