Legale non responsabile dell'incompleta notifica

Pubblicato il 16 novembre 2010 Con sentenza n. 40451 del 15 novembre 2010, la Cassazione ha annullato il provvedimento con cui i giudici di merito avevano disposto la misura cautelare della custodia cautelare in Istituti penali per i minorenni nei confronti di un ragazzo accusato di furto aggravato.

Il difensore del minore lamentava l'incompleta osservanza della disciplina sulla notifica dell'avviso al difensore della data di fissazione dell'udienza camerale. In particolare, l'ufficiale giudiziario aveva tentato l'accesso allo studio legale e non rinvenendo alcuno aveva lasciato l'avviso di deposito presso la Casa comunale dell'atto di citazione per il successivo giorno; tuttavia, non era stata data la comunicazione, tramite raccomandata, dell'avvenuto deposito del plico presso la Casa comunale.

I giudici di legittimità, ritenendo fondate le doglianze del legale hanno sottolineato come per affermare il comportamento negligente del difensore rispetto all'obbligo di assicurare la ricevibilità delle notifiche sia necessario, per il giudice di merito, accertare che la "tempestività e la diligenza dell'ufficio procedente siano state vanificate dalla insuperabile prevalenza della negligenza della difesa". Nel caso di specie, tale accertamento era assente e, pertanto, doveva essere comunque consentito al difensore di svolgere la sua assistenza tecnica nei confronti dell'indagato.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Licenziamento per superamento del periodo di comporto: evoluzione giurisprudenziale

24/10/2024

Brevetti+ 2024, invio delle domande di agevolazione

24/10/2024

Decreto Paesi sicuri in Gazzetta Ufficiale: le novità

24/10/2024

Brevetti+ 2024, istanze al via dal 29 ottobre 2024

24/10/2024

Periodo di comporto e casi di discriminazione indiretta

24/10/2024

Gratuito patrocinio a stranieri anche senza codice fiscale italiano

24/10/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy