Sono assoggettati all’Irpef, quindi costituiscono reddito di lavoro dipendente, le azioni assegnate ai dipendenti da parte del datore di lavoro (cd. “stock option”). L’Agenzia delle Entrate, con l’interpello n. 427 del 25 ottobre 2019, ha riepilogato la tassazione delle assegnazioni delle azioni ai dipendenti, individuano il confine tra il regime dei cd. “carried interest” e l’ordinaria disciplina delle stock option.
In generale, il coinvolgimento del management negli incrementi di valore delle società gestite o nei loro profitti può essere realizzato con varie modalità e il trattamento fiscale delle somme ricevute dai manager è legato alla forma di incentivazione.
In particolare, possono essere previsti piani in cui sono assegnati:
Dal punto di vista fiscale, la questione rilevante riguarda l'inquadramento degli eventuali profitti tra i redditi di lavoro dipendente o tra i redditi di natura finanziaria (di capitale e diversi).
Per quanto riguarda i piani di stock option, secondo l'Agenzia, laddove per ottenere l'assegnazione dei titoli sia imprescindibile lo status di lavoratore, il valore dei titoli, al netto di quanto corrisposto dal dipendente o trattenuto dal datore di lavoro o da terzi, costituisce reddito di lavoro dipendente.
Una volta entrato in possesso delle azioni o strumenti finanziari, i proventi di natura ricorrenti sono da considerare redditi di capitale, mentre, in caso di vendita, il maggior valore successivamente acquisito dagli stessi rispetto al valore di acquisto, assoggettato a tassazione, ha natura finanziaria e, come tale, da ricondurre tra i redditi diversi di natura finanziaria.
Infatti, ai sensi dell'art. 51, co. 1, del Dpr. 917/1986 (cd. Tuir), “le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro” costituiscono reddito di lavoro dipendente per il lavoratore. Pertanto, sia gli emolumenti in denaro, che in natura, tra i quali sono da ricomprendere le azioni, offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti, costituiscono, in generale, redditi imponibili, e, in quanto tali, concorrono alla determinazione reddito di lavoro dipendente.
Lo stesso principio vale anche nell'ipotesi in cui la sottoscrizione del capitale di una società avvenga in sede di aumento successivo alla sua costituzione.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, nei casi in cui il dipendente ricevi azioni a fronte della partecipazione ad un piano di stock option, la differenza tra il valore normale dei titoli al momento dell'esercizio dell'opzione ed il prezzo pagato dal lavoratore (strike price), si configura come reddito di lavoro dipendente, da assoggettare alla normale tassazione Irpef.
In particolare, la differenza tra il valore normale delle azioni assegnate ai due dirigenti, a seguito dell'esercizio dei diritti di opzione, e il prezzo di sottoscrizione, costituirà per gli stessi reddito di lavoro dipendente o assimilato a quello di lavoro dipendente.
Tuttavia, una volta esercitato il diritto di opzione, i nuovi azionisti/beneficari applicano le regole generali sia per quanto riguarda l’eventuale percezione di dividendi durante il periodo di possesso del titolo (ritenuta a titolo di imposta del 26%) sia per quanto riguarda la tassazione dell’eventuale plusvalenza realizzata all’atto di cessione del titolo stesso (imposta sostitutiva del 26%).
In caso di vendita, invece, il costo fiscale del titolo, da confrontare con il corrispettivo, sarà costituito dal valore normale dello stesso all'atto dell'esercizio del diritto di opzione.
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