Le Sezioni Unite civili di Cassazione hanno fatto chiarezza sulle nuove disposizioni in tema di appello civile, confermando i vari approdi interpretativi a cui la Corte è pervenuta all’indomani della riforma del 2012 ma anche fornendo ulteriori precisazioni.
Nel dettaglio, la Terza sezione civile aveva chiesto alle Sezioni Unite di stabilire se, alla luce delle nuove disposizioni, l’appellante dovesse formulare l'appello con una determinata forma oppure ricalcare la gravata decisione ma con un diverso contenuto, ovvero se fosse sufficiente, ma almeno necessaria, “un'analitica individuazione, in modo chiaro ed esauriente, del quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi in punto di fatto o di diritto che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice”.
Le Sezioni Unite – sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017 - hanno risposto al quesito dopo aver compiuto un’articolata e compiuta disamina per quel che concerne l'interpretazione delle norme sul contenuto dell'atto di appello fino alla riforma del 2012, sulla modifica normativa del 2012 e sulla giurisprudenza successiva.
Nello specifico, gli Ermellini hanno indicato la corretta esegesi degli articoli 342 e 434 del Codice di procedura civile, nel testo formulato dal convertito Decreto legge n. 83/2012.
Questi – si legge nel principio di diritto espressamente enunciato - vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, “affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”.
Va tuttavia escluso – ha continuato la Corte - “che l’atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” e ciò in considerazione della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Questi, dunque, i criteri dettati dalla Cassazione per evitare l’inammissibilità dell’appello.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".