Con circolare n. 2 del 5 febbraio 2018, Il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell’Artigianato (San.Arti.) ha reso noto che è stato raggiunto l’Accordo per il rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione – Sezione Artigiana Autotrasporti Merci per i dipendenti delle imprese del settore Logistica, Trasporto Merci e Spedizione e per i dipendenti delle imprese associate alle Organizzazioni datoriali firmatarie del suddetto rinnovo.
La nuova intesa sindacale decorre dal 3 dicembre 2017 e le modifiche introdotte dal nuovo accordo decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso.
Inoltre, data l’importanza dell’assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore, le parti hanno convenuto di attivare le iscrizioni e la relativa contribuzione a favore del Fondo Sanitario Nazionale Integrativo intercategoriale – San.Arti., per cui, a decorrere dalla competenza di dicembre 2017, è dovuta la contribuzione al Fondo per i lavoratori a tempo indeterminato a cui trova applicazione il contratto in questione, ivi compresi gli apprendisti, nonché per i lavoratori a tempo determinato con contratto di durata almeno pari a 12 mesi.
Il versamento non è dovuto nei casi di contratti a termine instaurati per durate inferiori e successivamente prorogati o rinnovati, fino a superare la soglia dei 12 mesi ed il contributo, a carico azienda, è pari a 10,42 euro mensili per 12 mensilità.
Ricorda la circolare che le prestazioni erogate da San.Arti. costituiscono un diritto soggettivo di matrice contrattuale dei lavoratori e la mancata iscrizione nonché il mancato versamento al Fondo determinano l’obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario che dovrà essere chiaramente indicato in busta paga sotto la voce “elemento aggiuntivo della retribuzione” (E.A.R.) pari a 25 euro lordi mensili per 13 mensilità.
L’azienda che omette il versamento della contribuzione a San.Arti. è obbligata a garantire ai lavoratori non iscritti le medesime prestazioni sanitarie erogate dal Fondo Nazionale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
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