Le novità per gli Enti non profit

Pubblicato il 12 febbraio 2015
La Legge di Stabilità per il 2015 ha previsto interessanti novità per gli Enti che fanno parte del comparto del non profit. In linea generale, nel 2014 sono state apportate diverse novità normative e ulteriori novità ci potrebbero essere nel corso del 2015, in vista anche della nuova disciplina relativa agli enti privati del terzo settore, con importanti conseguenze per gli organismi non profit.

Tra le non poche novità introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2015, che riguardano il settore delle Onlus si evidenziano:

- la (importante) stabilizzazione del contributo del 5 per mille;
- le nuove regole di tassazione dei dividendi percepiti da enti non commerciali;
- l’innalzamento del limite per la tracciabilità delle movimentazioni finanziarie;
- l’innalzamento a 30.000 euro dell’importo sui cui calcolare la detrazione per erogazioni liberali effettuate da persone fisiche a favore delle Onlus.

Gli organismi non profit sono organizzazioni private (associazioni, comitati, fondazioni) che per Statuto hanno divieto di distribuire i profitti ai membri che ne fanno parte e l’obbligo di reinvestirli nell’attività svolta. Negli ultimi anni, si può dire che sono cambiati i soggetti operanti nel mondo del terzo settore i quali svolgono sempre di più l’attività in maniera professionale con un incremento dell’attività commerciale. Non cambia, tuttavia, la finalità non lucrativa di questi soggetti.

CINQUE PER MILLE (FINE DELLA SPERIMENTAZIONE)


Anche se ancora persistono le problematiche che hanno a che fare con l’esistenza di una regolamentazione poco coerente, la Legge di Stabilità 2015, con le sue disposizioni, ha dato qualche certezza in più al 5 per mille.


L’articolo 1, comma 154, della Legge 190/2014, ha reso permanente la misura del 5 per mille applicandola a partire dal 2015 (1) e per gli anni successivi; vi è, inoltre anche un (lieve) intervento sulla trasparenza dei rendiconti.

Da notare che una ulteriore occasione per rendere questo strumento (il 5 per mille) più trasparente, sarà la riforma del terzo settore.

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(1) Sono stati stanziati in via definitiva 500 milioni per la liquidazione del 5 per mille, a partire dal 2015.


LA TRASPARENZA DEI RENDICONTI

Sulla trasparenza dei rendiconti, entro fine febbraio dovrà essere adottato dal Governo un Dpcm (2) che dovrà:

→ definire le modalità di redazione del rendiconto (ad oggi vi sono diversi schemi a seconda del Ministero competente);

→ definire le modalità per il recupero delle somme in caso di violazione dell’obbligo di rendicontazione (tuttavia già previsto nel Dpcm 23 aprile 2010, articolo 13);

→ definire le modalità di pubblicazione, nei siti delle amministrazioni pubbliche eroganti, degli elenchi e rendiconti dei soggetti che percepiscono il 5 per mille.

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(2) Il  futuro decreto sarà anche la risposta ad alcuni dei rilievi della Corte dei Conti in merito al malfunzionamento del cinque per mille. In particolare veniva rilevato il mancato coordinamento delle amministrazioni pubbliche sulle regole di rendicontazione e sulla pubblicazione dei rendiconti via web.

LE SANZIONI

Per le amministrazioni che non pubblicano i rendiconti sul Web e anche per gli stessi assegnatari (cioè i beneficiari) la Legge di Stabilità ha già previsto (art. 1 comma 154) le sanzioni.
Nello specifico verranno applicate norme relative alle sanzioni previste per la mancata pubblicazione dei dati dei componenti degli organi di indirizzo politico (articoli 46 e 47, Dlgs n. 33/2013), anche se ad un’area del tutto diversa, ovvero ad enti che ricevono dalle Amministrazioni dello Stato le somme che sono indicate dai contribuenti.

VERSO LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE

La razionalizzazione del sistema del 5 per mille dovrebbe portare a rendere più omogeneo l’accesso alla distribuzione dei fondi, infatti ad oggi i tempi di attesa per le organizzazioni sono troppo lunghi (3).
In attesa di una migliore razionalizzazione, il non profit è tuttavia pronto per gli adempimenti relativi al 5 per mille per l’anno 2015.

La Legge di Stabilità ha effettuato la proroga per il 2015 e gli anni successivi della norma e del decreto del 2010, che regolano l’accesso all’agevolazione: dunque non sono modificati i requisiti soggettivi, i termini e le modalità di iscrizione.

Il Ministero dovrà mettere a disposizione il software necessario, per le organizzazioni degli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche, per l’iscrizione telematica che dovrà avvenire entro il 7 maggio (4).

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(3) Si pensi che nel 2014 sono stati erogate le somme relative alle dichiarazioni 2012 (redditi 2011).
(4) La domanda potrà essere inoltrata dagli intermediari abilitati o anche direttamente se gli stessi enti sono abilitati ai servizi Entratel o Fisconline.


GLI ALTRI APPUNTAMENTI PER IL CINQUE PER MILLE

Iscrizione alle liste del 5 per mille (Invio della raccomandata)

Entro il 30 giugno, le organizzazioni dovranno inviare per raccomandata alla DRE competente per territorio (le organizzazioni sportive all’ufficio del Coni) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesta i requisiti che danno diritto all’iscrizione alle liste del 5 per mille.

Osserva - Le organizzazioni di ricerca scientifica e le università si iscriveranno all’elenco loro dedicato entro il 30 di aprile, collegandosi al sito del MIUR, non prima di aver accertato la propria iscrizione all’anagrafe nazionale delle ricerche (5). Entro il 30 giugno tali enti dovranno inviare tramite raccomandata al Ministero la documentazione prodotta.

Per le organizzazioni che intendono iscriversi al 5 per mille per il finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, il MIBAC (Ministero dei Beni Culturali) mette a disposizione un sito dedicato.


La prima data utile entro la quale iscriversi è il 31 maggio (quest’anno prorogata al 1° giugno in quanto il 31 maggio cade di domenica).
-> Entro il 31 agosto le organizzazioni devono confermare la loro iscrizione, e entro il 30 novembre dovranno presentare un programma relativo alle attività che intendono realizzare con il finanziamento del 5 per mille.
Entro il 30 settembre gli enti ritardatari potranno iscriversi alle liste del 5 per mille, completando il procedimento e versando una sanzione.

Gli iscritti alle annualità precedenti nei diversi comparti del 5 per mille avranno ulteriori adempimenti che derivano dalle precedenti iscrizioni (6).


Nota bene - Una scadenza importante da ricordare, è quella di un anno a partire da quando si è ricevuto, nel 2014, il 5 per mille 2012. Entro quella data (escludendo gli enti della ricerca sanitaria che ha scadenze diverse) gli enti dovranno rendicontare l’impiego delle somme, ed, entro il mese successivo, inviare la rendicontazione al ministero competente.

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(5) Gli enti di ricerca sanitaria che risultavano già iscritti lo scorso anno sono iscritti di diritto anche quest’anno, e pertanto non hanno ulteriori adempimenti.
(6) Tra marzo ed aprile, l’Agenzia delle Entrate dovrebbe far conoscere le somme relative al 5 per mille 2013. Dalla data di pubblicazione di quegli elenchi le organizzazioni del volontariato potranno spendere le somme che rendiconteranno nel 2016.



INTERVENTI SULLA TASSAZIONE DEI DIVIDENDI

La Legge di Stabilità per il 2015 ha sancito un intervento, retroattivo, relativamente alla tassazione degli utili derivanti dal possesso di partecipazioni societarie detenute da enti non commerciali.
In particolare:

→ la quota imponibile di dividendo percepito sale, a partire dal 1° gennaio 2014, dal 5% al 77,74%;

→ viene riconosciuto un credito d’imposta, pari all’Ires dovuta dall’ente, limitatamente al periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2014, in applicazione delle nuove disposizioni.

La ratio della nuova misura (come si evince dalla relazione illustrativa alla Legge di Stabilità) è quella di equiparare il regime di tassazione dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali (7) a quelli percepiti dalle persone fisiche.

Osserva - La materia è stata finora regolata dall’articolo 4, comma 1, lettera q), del Dlgs 344/2003, in base al quale i dividendi percepiti dagli enti non commerciali, anche nell’esercizio di attività commerciali, non concorrono alla formazione del reddito complessivo dell’ente nella misura del 95%. Ora la quota esclusa dal reddito tassabile passa dal 95% al 22,26% per cento degli utili percepiti.

La Legge di Stabilità 2015 (art. 1, comma 655) sopprime l’inciso “anche nell’esercizio dell’impresa” in base al quale il regime di esclusione stabilito dal vigente articolo 4, comma 1, lettera q), Dlgs 344/2003, si applica a tutti i dividendi a prescindere dalla configurazione di redditi di capitale o di redditi d’impresa. Si voleva individuare uno specifico regime per i dividendi diverso da quello ordinario che sarebbe stato altrimenti applicabile per effetto del richiamo - contenuto nell’articolo 144, comma 1, del Tuir - alle disposizioni del Titolo I dello stesso testo unico relative alle varie categorie di reddito.


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(7) Detti enti, infatti, pur essendo compresi tra i soggetti passivi Ires (ex articolo 73 del Tuir), determinano la loro base imponibile secondo le stesse regole previste per i soggetti Irpef, ai sensi dell’articolo 143 del Tuir. Concorrono, infatti, alla formazione della base imponibile di tali enti i redditi fondiari, di capitale, d’impresa e diversi.

IL CREDITO D’IMPOSTA


Relativamente al credito d’imposta (art. 1, comma 656), la nuova norma si applica sugli utili “messi in distribuzione” a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Per limitare l’impatto degli effetti fiscali, viene attribuito un credito d’imposta commisurato all’aggravio fiscale subito, per il solo anno 2014, dall’ente non commerciale. Il credito d’imposta non concorre alla formazione della base imponibile.

Il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2014 (Unico 2016), e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione orizzontale nel modello F24.

Il recupero del credito deve avvenire obbligatoriamente entro tre anni, nella misura del 33% del suo ammontare per ogni anno a partire dal 1° gennaio 2016.

AUMENTATO IL TETTO DEI TRASFERIMENTI IN CONTANTE

I pagamenti eseguiti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche, e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti (articolo 25, comma 5, legge 133/1999), se di importo pari o superiore a 1.000 euro, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati o tramite altre modalità che consentano la tracciabilità dell’operazione.

Per tali enti è stato posto il limite di 1.000 euro (articolo 1, comma 713, legge 190/2014).

Fino al 2014, il limite era di 516,46 euro; agli enti sportivi dilettantistici società ed associazioni sportive dilettantistiche era stato posto un limite all’utilizzo del contante inferiore di quello previsto in via generale per tutti i soggetti dalla normativa antiriciclaggio (8).

Osserva - Le movimentazioni da assoggettare all’obbligo di tracciabilità e le modalità di effettuazione dei pagamenti sono descritte dall’articolo 4 del DPR 473/1999.

L’obbligo di non utilizzare il contante per effettuare le movimentazioni finanziarie eccedenti il limite previsto vale per:


- versamenti effettuati dagli enti, comprese le erogazioni liberali a favore degli stessi;

- contributi a qualsiasi titolo concessi;

- quote associative;

- proventi che non concorrono a formare il reddito imponibile.

L’Agenzia delle Entrate ha sempre considerato non tassativa la suddetta elencazione, in quanto l’obbligo della tracciabilità si estende a tutte le movimentazioni finanziarie che possono essere effettuate, oltre che tramite conti correnti bancari o postali, anche mediante carte di credito o bancomat oppure altre modalità che consentano la tracciabilità delle movimentazioni in denaro.

Limiti per le movimentazioni tracciabili

- Società, enti o associazioni sportive dilettantistiche
- Tutti i soggetti legittimati ad applicare la legge n. 398/1991
Limiti al contante
Fino al 31 dicembre 2014 516,46 euro
Dal 1° Gennaio 2015 1.000,00 euro

Il mancato rispetto (9) dell’obbligo di tracciabilità delle movimentazioni finanziare, comporta:


→ la decadenza dalle agevolazioni della legge n. 398/1991 (regime forfettario);

→ l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 11 del Dlgs n. 471/1997.

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(8) Con il D.L. 201/2011, il limite all’uso del contante è stato portato a 1.000,00 euro.
(9) Secondo l’Agenzia delle Entrate - Risoluzione 102/E del 2014 - la violazione delle norme sulla tracciabilità fa perdere la possibilità di applicare il regime forfettario dal mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento. Ciò in conformità con quanto la legge 398/1991 prevede, in via generale, nel caso di superamento del limite massimo di ricavi consentiti (250.000 euro all’anno). Tale interpretazione potrà avere rilevanti effetti soprattutto sul contenzioso già in essere visto che fino ad ora la violazione aveva a comportato la decadenza dal regime forfettario per tutto il periodo d’imposta, con conseguente ricalcolo delle maggiori imposte dovute si fini Ires, Irap, Iva.

OBBLIGHI DICHIARATIVI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI

Gli enti non commerciali in qualità di sostituti d’imposta sono obbligati agli adempimenti previsti dalla legge.

Quest’anno una prima novità è la trasmissione all’Agenzia delle Entrate, in modalità telematica, della certificazione relativa ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi (Certificazione Unica) che dovrà essere rilasciata agli interessati entro il 28 febbraio. La trasmissione dovrà avvenire entro il 9 marzo (il termine originario, 7 marzo, cade di sabato).

Sono obbligati all’invio anche i soggetti che hanno corrisposto somme e valori che non hanno scontato la ritenuta fiscale, perché al di sotto del limite di “franchigia” previsto dalla legge (10).

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(10) Ad esempio, le somme corrisposte per attività sportiva dilettantistica al di sotto del limite di 7.500 euro.

OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE


Gli enti non commerciali, in linea generale, quali soggetti passivi dell'Ires, sono tenuti alla compilazione della dichiarazione dei redditi. Tali obblighi sono individuati dall’articolo 1 del DPR 600/1973, il quale fa carico a tutti i soggetti passivi delle imposte sul reddito di presentare la dichiarazione dei redditi annualmente posseduti, anche se da essi non dovesse conseguire alcun debito d’imposta.


Nella dichiarazione saranno indicati gli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione degli imponibili, e, naturalmente, saranno indicati i dati e gli elementi necessari per l’individuazione del contribuente, per la determinazione dei redditi e delle imposte dovute, nonché per l’effettuazione dei controlli e gli altri elementi, esclusi quelli che l’amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente, richiesti nel modello di dichiarazione.

Gli enti non commerciali che nel periodo d’imposta non hanno posseduto nessun reddito, oppure hanno posseduto solo redditi esenti o soggetti ad imposta sostitutiva, sono esonerati dall’obbligo della dichiarazione.

Gli enti non commerciali sono tenuti alla compilazione della dichiarazione dei redditi qualora, nel periodo d’imposta, abbiano conseguito:

- redditi fondiari (terreni e/o fabbricati)
- redditi di capitale
- redditi d’impresa
- redditi diversi

ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, escludendo quelli esenti dall’imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva (articolo 143 del Tuir).

Nota bene - Per i proventi che derivano dall’esercizio di attività connesse, gli enti che hanno assunto la qualifica di Onlus non hanno l’obbligo di dichiarazione (11). Le attività istituzionali non costituiscono attività commerciali; le attività connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile (articolo 150 del Tuir).

on riferimento all’Irap, si evidenzia che anche gli enti non commerciali sono tenuti alla presentazione della relativa dichiarazione e alla determinazione del tributo, secondo le particolari modalità descritte dall’articolo 10 del Dlgs n. 446/1997.


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(11) Le Onlus sono, tenute alle presentazione della dichiarazione dei redditi in presenza di redditi fondiari e di redditi diversi.

DICHIARAZIONE IVA


La dichiarazione Iva segue i criteri ordinari nel caso in cui l’ente sia titolare di partita Iva - ad eccezione del caso in cui l’ente associativo abbia esercitato l’opzione per l’applicazione della legge n. 398/1991, ipotesi in cui vale l’esonero dalla dichiarazione Iva.

AUMENTA LA CONVENIENZA A DONARE ALLE ONLUS


Tra i vantaggi delle Onlus (12) vi è quello di consentire agevolazioni fiscali a coloro, privati o imprese, che effettuano donazioni, in denaro o in natura.

Già dal 2014, era stato innalzato il limite di detraibilità per le persone fisiche (dal 19% era passato al 24% dal 2013, e al 26% dal 2014 ma rapportato ad un limite massimo di 2.065 euro).


Ora la Legge di stabilità 2015, (commi 137 e 138 dell’articolo 1 della Legge 190/2014), innalza a partire dal 2015, a 30mila euro all’anno l’importo massimo detraibile (13), nel limite del 26%, per le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche a favore delle Onlus e dei soggetti a queste assimilati.

La detrazione è naturalmente consentita solo se il versamento è effettuato tramite sistemi di pagamento tracciabili e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all’Amministrazione Finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.

Il limite della deducibilità è stato portato a 30.000,00 euro anche per le imprese con la modifica dell’articolo 100, comma 2, lettera h) del Tuir. Quindi vi sarà convenienza anche per le imprese a effettuare donazioni.

Nota bene - La modifica ha effetto per le donazioni effettuate a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

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(12) Si considerano Onlus le “associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono” determinate clausole, analiticamente previste dall’articolo 10 del Dlgs 460/1997. (Organizzazioni di volontariato di cui alla legge 266/1991 e le cooperative sociali di cui alla legge 381/1991).
(13) Da quest’anno si potranno quindi detrarre fino a 7.800 euro all’anno contro il massimo detraibile, fino a tutto il 2014, pari a 537 euro (26% di 2.065 euro).
Quadro normativo
- Legge 398/1991
- Legge 133/1999, art. 25
- Legge 473/1999, art. 4
- DPR 633/1972
- Dlgs 344/2003
- Legge 190/2014 (Legge Stabilità 2015) Art. 1, commi 137, 138, 154, 655, 656, 713.
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