Le novità per gli Enti non profit
Pubblicato il 12 febbraio 2015
La Legge di
Stabilità per il 2015 ha previsto
interessanti novità per gli Enti che fanno parte del comparto del non
profit.
In linea generale, nel 2014 sono state apportate diverse novità
normative e
ulteriori novità ci potrebbero essere nel corso del 2015, in vista
anche della
nuova disciplina relativa agli enti privati del terzo settore, con
importanti
conseguenze per gli organismi non profit.
Tra le non
poche novità introdotte dalla
Legge di Stabilità per il 2015, che riguardano il settore delle Onlus
si
evidenziano:
- la
(importante) stabilizzazione del
contributo del 5 per mille;
- le nuove
regole di tassazione dei
dividendi percepiti da enti non commerciali;
- l’innalzamento
del limite per la
tracciabilità delle movimentazioni finanziarie;
- l’innalzamento
a 30.000 euro dell’importo
sui cui calcolare la detrazione per erogazioni liberali effettuate da
persone
fisiche a favore delle Onlus.
Gli organismi non profit sono organizzazioni private
(associazioni, comitati, fondazioni) che per Statuto hanno divieto di
distribuire i profitti ai membri che ne fanno parte e l’obbligo di
reinvestirli nell’attività svolta. Negli ultimi anni, si può dire che
sono cambiati i soggetti operanti nel mondo del terzo settore i quali
svolgono sempre di più l’attività
in maniera professionale con un
incremento dell’attività commerciale. Non cambia, tuttavia, la finalità
non lucrativa di questi
soggetti. |
CINQUE
PER MILLE (FINE DELLA SPERIMENTAZIONE)
Anche se ancora persistono le
problematiche che hanno a che fare con l’esistenza di una
regolamentazione poco
coerente, la Legge di Stabilità 2015, con le sue
disposizioni, ha dato
qualche certezza in più al 5 per mille.
L’articolo
1, comma 154, della
Legge 190/2014, ha reso permanente la misura del 5
per mille
applicandola a partire dal 2015 (1) e per gli anni successivi;
vi è,
inoltre anche un (lieve) intervento sulla trasparenza dei
rendiconti.
Da
notare che una ulteriore occasione
per rendere questo strumento (il 5 per mille) più
trasparente, sarà
la riforma del terzo settore.
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(1)
Sono
stati stanziati in via definitiva 500 milioni per la liquidazione del 5
per
mille, a partire dal 2015.
LA
TRASPARENZA DEI RENDICONTI
Sulla trasparenza
dei
rendiconti, entro fine febbraio dovrà essere adottato dal
Governo un Dpcm
(2) che dovrà:
→
definire le modalità di redazione
del rendiconto (ad oggi vi sono diversi schemi a
seconda del Ministero
competente);
→
definire le modalità per il recupero
delle somme in caso di violazione dell’obbligo di
rendicontazione (tuttavia
già previsto nel Dpcm 23 aprile 2010, articolo 13);
→
definire le modalità di pubblicazione,
nei siti delle amministrazioni pubbliche eroganti, degli elenchi e
rendiconti
dei soggetti che percepiscono il 5 per mille.
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(2)
Il
futuro decreto sarà anche la risposta ad alcuni dei rilievi
della Corte
dei Conti in merito al malfunzionamento del cinque per mille. In
particolare
veniva rilevato il mancato coordinamento delle amministrazioni
pubbliche sulle
regole di rendicontazione e sulla pubblicazione dei rendiconti via web.
LE
SANZIONI
Per le
amministrazioni che non
pubblicano i rendiconti sul Web e anche per gli stessi
assegnatari (cioè
i beneficiari) la Legge di Stabilità ha già previsto (art. 1
comma 154) le
sanzioni.
Nello
specifico verranno
applicate norme relative alle sanzioni previste per la mancata
pubblicazione
dei dati dei componenti degli organi di indirizzo politico
(articoli 46 e
47, Dlgs n. 33/2013), anche se ad un’area del tutto diversa, ovvero ad
enti che
ricevono dalle Amministrazioni dello Stato le somme che sono indicate
dai
contribuenti.
VERSO
LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE
La
razionalizzazione del sistema
del 5 per mille dovrebbe portare a rendere più omogeneo l’accesso alla
distribuzione dei fondi, infatti ad oggi i tempi di attesa per le
organizzazioni sono troppo lunghi (3).
In
attesa di una migliore razionalizzazione,
il non profit è tuttavia pronto per gli adempimenti
relativi al 5 per
mille per l’anno 2015.
La
Legge di Stabilità ha
effettuato la proroga per il 2015 e gli anni successivi della norma e
del
decreto del 2010, che regolano l’accesso all’agevolazione:
dunque non
sono modificati i requisiti soggettivi, i termini e le
modalità di
iscrizione.
Il
Ministero dovrà mettere a
disposizione il software necessario, per le organizzazioni degli enti
del
volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche, per
l’iscrizione
telematica che dovrà avvenire entro il 7 maggio
(4).
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(3)
Si pensi che nel 2014 sono stati erogate le somme relative alle
dichiarazioni
2012 (redditi 2011).
(4)
La domanda potrà essere inoltrata dagli intermediari abilitati o anche
direttamente se gli stessi enti sono abilitati ai servizi Entratel o
Fisconline.
GLI
ALTRI APPUNTAMENTI PER IL CINQUE PER MILLE
Iscrizione
alle liste del 5 per mille (Invio della raccomandata)
Entro il
30 giugno, le organizzazioni
dovranno inviare per raccomandata alla DRE competente per territorio (le
organizzazioni sportive all’ufficio del Coni) la
dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà che attesta i requisiti che danno diritto
all’iscrizione
alle liste del 5 per mille.
Osserva - Le
organizzazioni di ricerca scientifica e le università si iscriveranno
all’elenco loro dedicato entro il 30 di aprile,
collegandosi al sito del MIUR, non prima di aver accertato la propria
iscrizione all’anagrafe nazionale delle ricerche (5). Entro il
30 giugno tali enti dovranno inviare tramite raccomandata al
Ministero la documentazione prodotta.
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Per le organizzazioni che
intendono iscriversi al 5 per mille per il finanziamento delle attività
di
tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e
paesaggistici,
il MIBAC (Ministero dei Beni Culturali) mette a disposizione un sito
dedicato.
La
prima data utile entro la
quale iscriversi è il 31 maggio (quest’anno
prorogata al 1° giugno in
quanto il 31 maggio cade di domenica).
->
Entro
il 31 agosto le organizzazioni
devono confermare la loro
iscrizione, e entro il 30 novembre
dovranno presentare un programma
relativo alle attività che intendono realizzare con il finanziamento
del 5 per
mille.
Entro il
30 settembre gli enti
ritardatari potranno iscriversi alle liste del 5 per mille,
completando il
procedimento e versando una sanzione.
Gli
iscritti alle annualità
precedenti nei diversi comparti del 5 per mille avranno ulteriori
adempimenti
che derivano dalle precedenti iscrizioni (6).
Nota bene - Una scadenza
importante da ricordare, è quella di un anno a
partire da quando si è ricevuto, nel 2014, il 5 per mille 2012. Entro
quella data (escludendo gli enti della ricerca sanitaria che
ha scadenze diverse) gli enti dovranno rendicontare l’impiego
delle somme, ed, entro il mese successivo, inviare la rendicontazione
al ministero competente. |
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(5)
Gli enti di ricerca sanitaria che risultavano già iscritti lo scorso
anno sono
iscritti di diritto anche quest’anno, e pertanto non hanno ulteriori
adempimenti.
(6)
Tra marzo ed aprile, l’Agenzia delle Entrate dovrebbe far conoscere le
somme
relative al 5 per mille 2013. Dalla data di pubblicazione di quegli
elenchi le
organizzazioni del volontariato potranno spendere le somme che
rendiconteranno
nel 2016.
INTERVENTI
SULLA TASSAZIONE DEI DIVIDENDI
La
Legge di Stabilità per il 2015
ha sancito un intervento, retroattivo, relativamente alla tassazione
degli
utili derivanti dal possesso di partecipazioni
societarie detenute da
enti non commerciali.
In
particolare:
→ la
quota imponibile di
dividendo percepito sale, a partire dal 1° gennaio
2014, dal 5% al 77,74%;
→ viene
riconosciuto un credito
d’imposta, pari all’Ires dovuta dall’ente, limitatamente
al periodo
d’imposta in corso al 1° gennaio 2014, in applicazione delle
nuove
disposizioni.
La
ratio della nuova misura (come
si evince dalla relazione illustrativa alla Legge di Stabilità)
è quella di
equiparare il regime di tassazione dei dividendi
percepiti dagli enti
non commerciali (7) a quelli percepiti dalle persone fisiche.
Osserva - La materia è
stata finora regolata dall’articolo 4, comma 1, lettera q), del Dlgs
344/2003, in base al quale i dividendi percepiti dagli enti non
commerciali, anche nell’esercizio di attività commerciali, non
concorrono alla formazione del reddito complessivo dell’ente nella
misura del 95%. Ora la quota esclusa dal
reddito tassabile passa dal 95% al 22,26% per cento degli
utili percepiti. |
La Legge di Stabilità 2015 (art.
1, comma 655) sopprime l’inciso “anche
nell’esercizio dell’impresa”
in base al quale il regime di esclusione stabilito dal vigente articolo
4,
comma 1, lettera q), Dlgs 344/2003, si applica a tutti i dividendi a
prescindere dalla configurazione di redditi di capitale o di redditi
d’impresa.
Si voleva individuare uno specifico regime per i dividendi diverso
da
quello ordinario che sarebbe stato altrimenti applicabile per effetto
del
richiamo - contenuto nell’articolo 144, comma 1, del Tuir - alle
disposizioni
del Titolo I dello stesso testo unico relative alle varie categorie di
reddito.
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(7)
Detti enti, infatti, pur essendo compresi tra i soggetti passivi Ires
(ex
articolo 73 del Tuir), determinano la loro base imponibile secondo le
stesse
regole previste per i soggetti Irpef, ai sensi dell’articolo 143 del
Tuir.
Concorrono, infatti, alla formazione della base imponibile di tali enti
i
redditi fondiari, di capitale, d’impresa e diversi.
IL CREDITO D’IMPOSTA
Relativamente
al credito
d’imposta (art. 1, comma 656), la nuova norma si applica sugli utili “messi
in distribuzione” a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Per
limitare l’impatto degli
effetti fiscali, viene attribuito un credito d’imposta
commisurato
all’aggravio fiscale subito, per il solo anno 2014, dall’ente
non
commerciale. Il credito d’imposta non concorre alla
formazione della base
imponibile.
Il
credito d’imposta va indicato
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta
successivo a
quello in corso al 1° gennaio 2014 (Unico 2016), e
può essere utilizzato
esclusivamente in compensazione orizzontale nel modello F24.
Il
recupero del credito deve
avvenire obbligatoriamente entro tre anni, nella
misura del 33% del suo
ammontare per ogni anno a partire dal 1° gennaio 2016.
AUMENTATO
IL TETTO DEI TRASFERIMENTI IN CONTANTE
I
pagamenti eseguiti a favore di
società, enti o associazioni sportive dilettantistiche, e i versamenti
da
questi effettuati sono eseguiti (articolo 25, comma 5, legge 133/1999),
se
di importo pari o superiore a 1.000 euro, tramite conti
correnti bancari
o postali a loro intestati o tramite altre modalità che
consentano la
tracciabilità dell’operazione.
Per
tali enti è stato posto il
limite di 1.000 euro (articolo 1, comma 713, legge
190/2014).
Fino al
2014, il limite era di 516,46
euro; agli enti sportivi dilettantistici società ed
associazioni sportive
dilettantistiche era stato posto un limite all’utilizzo del contante
inferiore
di quello previsto in via generale per tutti i soggetti dalla normativa
antiriciclaggio (8).
Osserva - Le
movimentazioni da assoggettare all’obbligo di tracciabilità e le
modalità di effettuazione dei pagamenti sono descritte dall’articolo 4
del DPR 473/1999. |
L’obbligo di non
utilizzare il contante per effettuare le movimentazioni finanziarie eccedenti
il limite previsto vale per:
-
versamenti effettuati dagli
enti, comprese le erogazioni liberali a favore degli stessi;
-
contributi a qualsiasi titolo
concessi;
- quote
associative;
-
proventi che non concorrono a
formare il reddito imponibile.
L’Agenzia
delle Entrate ha sempre
considerato non tassativa la suddetta elencazione,
in quanto l’obbligo
della tracciabilità si estende a tutte le movimentazioni finanziarie
che
possono essere effettuate, oltre che tramite conti correnti bancari o
postali,
anche mediante carte di credito o bancomat oppure altre modalità che
consentano
la tracciabilità delle movimentazioni in denaro.
Limiti per le
movimentazioni tracciabili
- Società, enti
o associazioni sportive dilettantistiche
-
Tutti i soggetti legittimati ad applicare la legge n. 398/1991
|
|
Limiti al
contante |
Fino al 31
dicembre 2014 |
516,46 euro
|
Dal 1° Gennaio
2015 |
1.000,00 euro
|
Il mancato rispetto (9) dell’obbligo
di tracciabilità delle movimentazioni finanziare, comporta:
→ la decadenza
dalle
agevolazioni della legge n. 398/1991 (regime forfettario);
→
l’applicazione delle sanzioni
di cui all’articolo 11 del Dlgs n. 471/1997.
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(8)
Con il
D.L. 201/2011, il limite all’uso del contante è stato portato a
1.000,00 euro.
(9)
Secondo
l’Agenzia delle Entrate - Risoluzione 102/E del 2014 - la violazione
delle
norme sulla tracciabilità fa perdere la possibilità di applicare il
regime
forfettario dal mese successivo a quello in cui si è verificato
l’evento. Ciò
in conformità con quanto la legge 398/1991 prevede, in via generale,
nel caso
di superamento del limite massimo di ricavi consentiti (250.000 euro
all’anno).
Tale interpretazione potrà avere rilevanti effetti soprattutto sul
contenzioso
già in essere visto che fino ad ora la violazione aveva a comportato la
decadenza dal regime forfettario per tutto il periodo d’imposta, con
conseguente ricalcolo delle maggiori imposte dovute si fini Ires, Irap,
Iva.
OBBLIGHI
DICHIARATIVI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI
Gli
enti non commerciali in
qualità di sostituti d’imposta sono obbligati agli
adempimenti previsti
dalla legge.
Quest’anno
una prima novità è la
trasmissione all’Agenzia delle Entrate, in modalità telematica, della
certificazione relativa ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di
lavoro
autonomo e ai redditi diversi (Certificazione Unica)
che dovrà essere
rilasciata agli interessati entro il 28 febbraio. La trasmissione dovrà
avvenire entro il 9 marzo (il termine originario, 7 marzo, cade di
sabato).
Sono
obbligati all’invio anche i
soggetti che hanno corrisposto somme e valori che non
hanno scontato la
ritenuta fiscale, perché al di sotto
del limite di “franchigia”
previsto dalla legge (10).
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(10)
Ad
esempio, le somme corrisposte per attività sportiva dilettantistica al
di sotto
del limite di 7.500 euro.
OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE
Gli enti non commerciali, in
linea generale, quali soggetti passivi dell'Ires, sono tenuti alla
compilazione
della dichiarazione dei redditi. Tali obblighi sono individuati
dall’articolo 1
del DPR 600/1973, il quale fa carico a tutti i soggetti passivi delle
imposte
sul reddito di presentare la dichiarazione dei redditi annualmente
posseduti, anche
se da essi non dovesse conseguire alcun debito d’imposta.
Nella
dichiarazione saranno
indicati gli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione
degli
imponibili, e, naturalmente, saranno indicati i dati e gli elementi
necessari
per l’individuazione del contribuente, per la determinazione dei
redditi e
delle imposte dovute, nonché per l’effettuazione dei controlli e gli
altri
elementi, esclusi quelli che l’amministrazione finanziaria è in grado
di
acquisire direttamente, richiesti nel modello di dichiarazione.
Gli enti
non
commerciali che nel periodo d’imposta non hanno posseduto nessun
reddito, oppure hanno posseduto solo redditi esenti o soggetti ad
imposta
sostitutiva, sono esonerati dall’obbligo della dichiarazione.
Gli
enti non commerciali sono
tenuti alla compilazione della dichiarazione dei redditi
qualora, nel
periodo d’imposta, abbiano conseguito:
-
redditi fondiari (terreni e/o
fabbricati)
-
redditi di capitale
-
redditi d’impresa
-
redditi diversi
ovunque
prodotti e quale ne sia
la destinazione, escludendo quelli esenti dall’imposta e di quelli
soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva
(articolo 143
del Tuir).
Nota bene - Per i
proventi che derivano dall’esercizio di attività connesse, gli enti che
hanno assunto la qualifica di Onlus non hanno l’obbligo di
dichiarazione (11). Le attività istituzionali non
costituiscono attività commerciali; le attività connesse non concorrono
alla formazione del reddito imponibile (articolo 150 del
Tuir). |
on riferimento all’Irap,
si evidenzia che anche gli enti non commerciali sono tenuti alla
presentazione
della relativa dichiarazione e alla determinazione del tributo, secondo
le
particolari modalità descritte dall’articolo 10 del Dlgs n. 446/1997.
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(11)
Le
Onlus sono, tenute alle presentazione della dichiarazione dei redditi
in
presenza di redditi fondiari e di redditi diversi.
DICHIARAZIONE IVA
La
dichiarazione Iva segue i
criteri ordinari nel caso in cui l’ente sia titolare di partita Iva - ad
eccezione del caso in cui l’ente associativo abbia esercitato l’opzione
per
l’applicazione della legge n. 398/1991, ipotesi in
cui vale l’esonero
dalla dichiarazione Iva.
AUMENTA LA CONVENIENZA A DONARE ALLE ONLUS
Tra i
vantaggi delle Onlus (12)
vi è quello di consentire agevolazioni fiscali a coloro, privati o
imprese, che
effettuano donazioni, in denaro o in natura.
Già dal 2014, era stato innalzato
il limite di detraibilità per le persone fisiche (dal 19% era passato
al 24%
dal 2013, e al 26% dal 2014 ma rapportato ad un limite massimo di 2.065
euro).
Ora la
Legge di stabilità 2015,
(commi 137 e 138 dell’articolo 1 della Legge 190/2014), innalza a
partire dal
2015, a 30mila euro all’anno
l’importo massimo detraibile (13),
nel limite del 26%, per le erogazioni liberali in denaro effettuate
dalle
persone fisiche a favore delle Onlus e dei soggetti a queste assimilati.
La
detrazione è naturalmente
consentita solo se il versamento è effettuato tramite sistemi di
pagamento
tracciabili e secondo ulteriori modalità idonee a consentire
all’Amministrazione Finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.
Il
limite della deducibilità è
stato portato a 30.000,00 euro anche per le imprese con
la modifica
dell’articolo 100, comma 2, lettera h) del Tuir. Quindi vi sarà
convenienza
anche per le imprese a effettuare donazioni.
Nota bene - La modifica
ha effetto per le donazioni effettuate a decorrere dal periodo di
imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.
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(12)
Si
considerano Onlus le “associazioni, i comitati, le fondazioni, le
società
cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza
personalità
giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma
dell’atto
pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono”
determinate clausole, analiticamente previste dall’articolo 10 del Dlgs
460/1997. (Organizzazioni di volontariato di cui alla legge 266/1991 e
le
cooperative sociali di cui alla legge 381/1991).
(13)
Da
quest’anno si potranno quindi detrarre fino a 7.800 euro all’anno
contro il
massimo detraibile, fino a tutto il 2014, pari a 537 euro (26% di 2.065
euro).
Quadro normativo
|
- Legge 398/1991
-
Legge 133/1999, art. 25
-
Legge 473/1999, art. 4
-
DPR 633/1972
-
Dlgs 344/2003
-
Legge 190/2014 (Legge Stabilità 2015) Art. 1, commi 137, 138, 154, 655,
656, 713. |