Le istruzioni sul nuovo codice di comportamento degli ispettori

Pubblicato il 05 marzo 2014 Con circolare n. 6 del 4 marzo 2014, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito indicazioni operative al proprio personale ispettivo in merito ai Capi del nuovo Codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro (consulta l'articolo "Ispettori del Lavoro, il nuovo codice scalza quello datato 2006") più attinenti ai profili tecnici dell’attività ispettiva.

Innanzitutto viene chiarita la differenza tra:

- "vigilanza a vista", che va limitata alle ipotesi in cui non sia possibile identificare in fase di programmazione i soggetti destinatari dell'accertamento, in quanto gestori di attività “mobili" – come fiere e mercati – o quando risulti necessario eseguire l'ispezione sulla base delle evidenze che emergono nel corso del sopralluogo esterno (classico esempio citato dalla circolare ministeriale è il caso della verifica in edilizia);

- “accesso breve” che è, invece, l’accesso finalizzato ad accertare lavoratori in nero. In tal caso gli ispettori dovranno solo acquisire i dati e le dichiarazioni dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro e verificare la regolarità della loro posizione, dichiarando concluso l’accertamento e specificando nel “verbale di primo accesso” che l’ispezione era finalizzata solo alla verifica della presenza di eventuale personale in “nero".

La circolare n. 6 del 4.3.2014 segue con l’analisi del Capo II (Attività propedeutica agli accertamenti), Capo III (Accesso ispettivo e modalità di accertamento) e Capo IV (Verbalizzazione e rapporto).

In questo contesto particolare viene data rilevanza all'obbligo per gli ispettori di qualificarsi sul luogo di lavoro, all’onere per il personale ispettivo di conferire con il datore di lavoro (art. 8 del Codice) o con chi ne fa le veci, all'obbligo di qualificarsi anche nei confronti dei soggetti da cui si acquisiscono dichiarazioni (art. 12 del Codice).
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