Le istruzioni sul nuovo codice di comportamento degli ispettori
Pubblicato il 05 marzo 2014
Con
circolare n. 6 del 4 marzo 2014, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito indicazioni operative al proprio personale ispettivo in merito ai Capi del nuovo Codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro (consulta l'articolo "
Ispettori del Lavoro, il nuovo codice scalza quello datato 2006") più attinenti ai profili tecnici dell’attività ispettiva.
Innanzitutto viene chiarita la differenza tra:
- "
vigilanza a vista", che va
limitata alle ipotesi in cui non sia possibile identificare in fase di programmazione i soggetti destinatari dell'accertamento, in quanto gestori di attività “mobili" – come fiere e mercati – o quando risulti necessario eseguire l'ispezione sulla base delle evidenze che emergono nel corso del sopralluogo esterno (classico esempio citato dalla circolare ministeriale è il caso della verifica in edilizia);
- “
accesso breve” che è, invece,
l’accesso finalizzato ad accertare lavoratori in nero. In tal caso gli ispettori dovranno solo acquisire i dati e le dichiarazioni dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro e verificare la regolarità della loro posizione, dichiarando concluso l’accertamento e specificando nel “verbale di primo accesso” che l’ispezione era finalizzata solo alla verifica della presenza di eventuale personale in “nero".
La circolare n. 6 del 4.3.2014 segue con l’analisi del Capo II (Attività propedeutica agli accertamenti), Capo III (Accesso ispettivo e modalità di accertamento) e Capo IV (Verbalizzazione e rapporto).
In questo contesto particolare viene data rilevanza all'obbligo per gli ispettori di
qualificarsi sul luogo di lavoro,
all’onere per il personale ispettivo di
conferire con il datore di lavoro (art. 8 del Codice) o con chi ne fa le veci, all'obbligo di qualificarsi anche nei confronti dei
soggetti da cui si acquisiscono dichiarazioni (art. 12 del Codice).