Le istruzioni per il bonus bebè. Manca solo la modulistica INPS
Pubblicato il 13 aprile 2015
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
83 del 10 aprile 2015 il
DPCM 27 febbraio 2015,
Disposizioni necessarie per l'attuazione dell'articolo 1, comma 125, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)», che prevede un assegno al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno.
Potranno accedere al c.d.
Bonus bebè i nuclei familiari, per ogni
figlio nato o adottato nel periodo
1 gennaio 2015/31 dicembre 2017, previa domanda ed a patto che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, siano in possesso di
ISEE in corso di validità
non superiore a € 25.000 annui.
L'assegno, di importo annuo pari a
€ 960 per figlio ed
aumentato ad € 1.920 per i nuclei in possesso di ISEE non superiore a € 7.000, sarà corrisposto dall'INPS, su domanda del genitore, con cadenza mensile, per un
importo pari a € 80 se la misura annua dell'assegno è pari a € 960, ovvero per un importo pari a € 160 se la misura annua dell'assegno è pari a € 1.920.
Ad ogni modo l’assegno è concesso dal giorno della nascita (o dell’ingresso nel nucleo familiare in caso di adozione) e fino al terzo anno di età (o fino al terzo anno dall'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione).
La domanda va presentata all’INPS
telematicamente entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto e non oltre 90 giorni dal verificarsi dell’evento “nascita” o “ingresso nel nucleo familiare” e, in caso di ritardata presentazione, l'assegno decorrerà dal mese di presentazione della richiesta.
Per la presentazione delle domande occorrerà, tuttavia, attendere ancora qualche giorno perché è necessario che l’INPS predisponga i
modelli da utilizzare.