Le istruzioni operative INPS per la liquidazione della Qu.I.R.
Pubblicato il 24 aprile 2015
L’articolo 1, commi da 26 a 34, della Legge di Stabilità 2015, ha introdotto, in via sperimentale e in relazione ai periodi di paga decorrenti
dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato - ad eccezione dei lavoratori domestici e di quelli del settore agricolo - con un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi, di richiedere al proprio datore di lavoro la liquidazione della
quota maturanda del trattamento di fine rapporto (TFR), sotto forma di integrazione della retribuzione mensile.
Con
circolare n. 82 del 23 aprile 2015, l’INPS, dopo aver illustrato la
disciplina della materia, ha fornito istruzioni in merito alle
modalità di valorizzazione degli elementi che compongo il flusso delle denunce contributive dei datori di lavoro (
UniEmens).
Decorrenza
Di particolare interesse è la precisazione dell’Istituto per quanto concerne i termini di decorrenza della disposizione in questione.
Chiarisce la circolare che, poiché ai fini dell’accesso all’erogazione della Qu.I.R., il DPCM n.
29/2015 – entrato in vigore il 3 aprile 2015 – definisce i termini di attuazione dei commi da 26 a 34, Legge n.
190/2014, il
primo periodo di paga utile per l’accesso alla citata erogazione coincide con il periodo di paga di
maggio 2015.
Quindi, i lavoratori che hanno presentato o presenteranno, ai rispettivi datori di lavoro, l’istanza a partire
dal 3 aprile 2015 e fino al 30 dello stesso mese, avranno accesso alla Qu.I.R. che matura con il
periodo di paga di maggio 2015, con la relativa liquidazione nell’ambito delle competenze retributive di maggio 2015, nel caso in cui il datore di lavoro non ricorra al Finanziamento garantito, ovvero delle
competenze retributive di agosto, nel caso in cui il datore di lavoro
faccia ricorso al Finanziamento.
Accesso al Finanziamento assistito da garanzia
Altro punto meritevole di particolare attenzione sono le
istruzioni relative alla richiesta di
accesso al Finanziamento assistito da garanzia.
I datori di lavoro interessati, utilizzando le
procedure telematiche messe a disposizione dall’Istituto, debbono richiedere all’INPS la
certificazione delle informazioni necessarie per l’attivazione del finanziamento stesso.
La domanda di certificazione deve essere inoltrata avvalendosi del
modulo di istanza on-line “
Qu.I.R.”, disponibile all’interno dell’applicazione “
DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet www.inps.it., attraverso il seguente percorso:
servizi on line/per tipologia di utente/aziende, consulenti e professionisti/servizi per le aziende e consulenti (dove si effettua l’autenticazione con codice fiscale e pin)
/Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente.