Le istruzioni INPS sul “Bonus bebè”

Pubblicato il 11 maggio 2015 Con circolare n. 93 dell’8 maggio 2015, l’INPS ha fornito le istruzioni sul c.d. Bonus bebè, previsto dall’art. 1, commi dal 125 al 129 della Legge di Stabilità per il 2015, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017.

Si tratta di un assegno annuo – che sarà versato direttamente dall’INPS - di importo pari a € 960, da corrispondere mensilmente fino al terzo anno di vita del bambino, o fino al terzo anno dall’ingresso in famiglia del figlio adottato, per i figli di cittadini italiani o comunitari oppure per i figli di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, residenti in Italia, a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una situazione economica corrispondente ad un valore dell’ISEE non superiore a € 25.000 annui.

Per i nuclei familiari in possesso di un ISEE non superiore a € 7.000 annui, l’importo annuale dell’assegno è raddoppiato.

La domanda

La domanda per il riconoscimento dell’assegno va presentata all’INPS telematicamente, mediante una delle seguenti modalità:

- WEB - Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it - Servizi on line);

- Contact Center Integrato - numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);

- Patronati, attraverso i servizi offerti dagli stessi.

Il servizio d'invio delle domande è disponibile attraverso il seguente percorso: -> Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> Assegno di natalità – Bonus bebè.

Chiarisce la circolare che il soggetto richiedente deve autocertificare nella domanda i requisiti che danno titolo alla concessione dell’assegno, salvo che non sia tenuto a comprovare i requisiti sulla base di specifica documentazione.

Altre questioni

La circolare si sofferma, altresì, su:

- ambito di applicazione;

- indicatore ISEE;

- requisiti del soggetto richiedente;

- misura e decorrenza dell’assegno;

- termini per la presentazione della domanda;

- pagamento dell’assegno;

- cause di decadenza.

Periodo transitorio

Poiché il beneficio è in vigore dal 1° gennaio 2015, per le nascite/adozioni/affidamenti preadottivi avvenuti tra il 1° gennaio 2015 ed il 27 aprile 2015 (data di entrata in vigore del D.P.C.M. 27 febbraio 2015, con cui sono state emanate le disposizioni attuative del beneficio in questione), il termine di 90 giorni per la presentazione della domanda decorre dal 27 aprile 2015.

Nel caso di specie, quindi, la domanda di assegno dovrà essere presentata entro il 27 luglio 2015, fermo restando che per tali eventi le domande possono essere presentate anche tardivamente ma, in tal caso, l’assegno spetterà a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
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