Le istruzioni INPS per la liquidazione delle pensioni della quinta salvaguardia
Pubblicato il 07 ottobre 2014
L’INPS, con messaggio n.
7450 del 6 ottobre 2014, in riferimento alla
quinta salvaguardia (art. 1, comma 194 e ss., Legge
147/2013), comunica che sono state
aggiornate le procedure di liquidazione delle pensioni.
L’Istituto specifica che le pensioni liquidate con la
c.d. salvaguardia dei 17.000 non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014.
Data di scadenza del beneficio
L’art. 1, comma 197 della citata legge, stabilisce le risorse finanziarie destinate al riconoscimento della pensione in applicazione della salvaguardia in argomento
per gli anni dal 2014 al 2020.
Pertanto, contestualmente alla liquidazione della pensione viene quantificato l’
onere della salvaguardia.
Il
costo individuale è rappresentato dall’importo mensile lordo della pensione del lavoratore moltiplicato per il numero di mesi di anticipo rispetto alla data di pensionamento con le regole in vigore dal 1° gennaio 2012.