Nuovi modelli dichiarativi: istruzioni

Pubblicato il 24 aprile 2024

Novità in arrivo in tema di dichiarazioni dei redditi. Con la circolare n. 8/E/2024, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune importanti indicazioni in merito ai modelli dichiarativi.

Viene snellita la presentazione del 730 grazie ad un modello semplificato fruibile da lavoratori dipendenti e pensionati già a partire dall’attuale campagna dichiarativa. Più semplice anche la compilazione dei dichiarativi relativi alle imposte sui redditi, Iva e Irap.

Si tratta di novità disposte dal decreto adempimenti tributari (Dlgs. n. 1/2024), che recepisce alcuni principi della riforma fiscale (L. n. 111/2023), su cui la circolare n. 8/E/2024 ha fornito agli uffici le istruzioni operative.

Semplificazioni a favore delle persone fisiche non titolari di partita Iva

L’articolo 1, comma 1 del Dlgs. n. 1/2024 – per effetto dell’inserimento del nuovo comma 3-bis3 nell’articolo 1 del Dlgs. n. 175/2014 – introduce una modalità di presentazione “semplificata” della dichiarazione dei redditi precompilata in favore dei lavoratori dipendenti e pensionati nonché percettori anche di redditi assimilati.

Ai fini dichiarativi, dall’anno 2024, l’Agenzia delle Entrate rende disponibili al contribuente, in modo analitico, le informazioni in proprio possesso, che possono essere confermate o modificate. Tali informazioni saranno rese disponibili in un’apposita sezione dell’applicativo web della dichiarazione precompilata e saranno accessibili tramite l’area riservata del sito internet dell’Agenzia.

Lavoratori dipendenti e pensionati potranno, quindi, confermare o modificare le informazioni in possesso delle Entrate che, una volta definite, saranno riportate in via automatica nei campi corrispondenti del 730, facilitando la compilazione della precompilata e la relativa trasmissione telematica. Le modalità tecniche di accesso al nuovo sistema di interazione, riguardante i dati da confermare o modificare da parte del contribuente, a decorrere dal 2024, e da parte dei soggetti delegati, a decorrere dagli anni successivi, sono demandate ad apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Estensione dell’utilizzo del modello 730 semplificato

Con l’articolo 2, comma 1 del Dlgs. n. 1/2024, a partire dalle dichiarazioni presentate nel 2024, sono introdotte novità riguardo l’ambito soggettivo e oggettivo di presentazione del modello semplificato.

In particolare, la possibilità di presentare la dichiarazione semplificata è stata progressivamente estesa a tutti i contribuenti non titolari di partita Iva.

ESEMPIO: il modello di dichiarazione semplificato potrà essere presentato, a regime, anche da soggetti (non titolari di partita IVA) che non conseguono redditi di lavoro dipendente o assimilati ma esclusivamente redditi di capitale.

I soggetti titolari di partita IVA possono presentare solo il modello “Redditi”.

Sarà un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate a stabilire la graduale inclusione di nuove tipologie reddituali tra quelle dichiarabili mediante il modello 730 semplificato.

Va segnalato che il provvedimento del 28.02.2024, n. 68472 – avente a oggetto l’approvazione del modello 730/2024 - consente già agli utilizzatori del 730/2024 di dichiarare:

Inoltre, a partire dalla campagna dichiarativa 2024, i soggetti che hanno facoltà di presentare il modello 730, possono adempiere all’obbligo dichiarativo con le stesse modalità finora previste solo per i contribuenti privi di un sostituto tenuto a effettuare il conguaglio.

Detti soggetti hanno la facoltà di presentare la dichiarazione semplificata, oltre che avvalendosi del sostituto d’imposta, anche tramite CAF, intermediari e altri soggetti abilitati oppure direttamente, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, quindi, i soggetti che presentano il modello dichiarativo 730 possono:

 ovvero

L’utilizzo diretto dei servizi telematici dell’Agenzia relativi alla dichiarazione “precompilata”, inoltre, consentirà al contribuente di avere a disposizione la delega di pagamento degli importi da versare, con facoltà di confermare o modificare e trasmettere la delega per mezzo del medesimo applicativo.

Comunicazione dei dati reddituali da parte dei soggetti terzi

Ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata, l’articolo 20 del Dlgs. n. 1/2024 estende il novero delle informazioni anche a quelle oggetto di trasmissione da parte dei soggetti terzi.

Infatti, con l’intento di incrementare le informazioni a disposizione dell’Amministrazione finanziaria e di rendere più completa la dichiarazione precompilata, la novella normativa consente al Ministro dell’economia di individuare, con decreto, i termini e le modalità per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, oltre che dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta sui redditi delle persone fisiche, anche dei dati concernenti i redditi percepiti dai contribuenti.

Semplificazioni a favore dei titolari di partita Iva

L’articolo 15 del Dlgs. n. 1/2024 prevede specifiche disposizioni volte a semplificare la modulistica prescritta per l’adempimento degli obblighi dichiarativi.

In particolare, è prevista una progressiva eliminazione dai modelli di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi, Irap e Iva delle informazioni:

La riduzione delle informazioni interesserà, in particolare, i crediti d’imposta derivanti da agevolazioni previste per gli operatori economici, a partire dai modelli relativi al periodo d’imposta in corso al 31.12.2023.

Con i provvedimenti del 28 febbraio 2024, relativamente ai modelli "Redditi” da presentare nell’anno 2024, sono state apportate già diverse semplificazioni.

1. Non è più richiesta l’indicazione, nella sezione I dei quadri RU, di alcuni crediti d’imposta non automatici – ossia concessi da amministrazioni pubbliche, diverse dall’Agenzia delle entrate, che trasmettono alla medesima Agenzia i dati relativi ai beneficiari e all’importo riconosciuto – fruibili in compensazione orizzontale nell’ambito del modello F24.

2. Gli esercenti imprese o arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro che, per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell’esercizio dell’attività, utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante, a partire dai modelli dichiarativi relativi al periodo d’imposta 2023, non devono indicare gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IVA.

A partire dall’annualità 2023, pertanto, tali soggetti – in caso di violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi/Irap/IVA, di violazioni relative ai rimborsi e agli obblighi relativi alla documentazione, registrazione e individuazione delle operazioni soggette a Iva – pur se esonerati da detto onere dichiarativo, continuano a usufruire della riduzione alla metà delle sanzioni di cui agli articoli 1, 5 e 6 del Dlgs. 471/1997.

3. Per quanto riguarda le società per azioni svolgenti in via prevalente attività di locazione immobiliare, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024, è prevista la comunicazione dell’opzione per aderire al regime fiscale agevolato delle società di investimento immobiliare quotate (cd “SIIQ”) o delle società di investimento immobiliare non quotate (cd. “SIINQ”) direttamente nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta anteriore a quello dal quale il contribuente intende avvalersene, eliminando – a partire dalle opzioni da esercitarsi per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024 – la relativa comunicazione per mezzo dell’apposito modello da inviare telematicamente all’Agenzia.

Niente decadenza in caso di mancata esposizione dei crediti d’imposta

L’articolo 13 del Dlgs. n. 1/2024 stabilisce che il mancato riporto nei modelli dichiarativi delle informazioni relative ai crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici non comporta la decadenza dal beneficio, sempre che tali crediti d’imposta siano spettanti.

Tale previsione - che trova applicazione con riferimento alle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta successivi al 31.12.2022 (e, quindi, dal 2023) -.non si applica ai crediti d’imposta qualificati come aiuti di Stato o aiuti de minimis, per i quali restano ferme le conseguenze previste dal comma 2 dell’articolo 17 del Decreto n. 115/2017, derivanti dalla mancata registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA).

Nella precompilata compresi anche i titolari di partita Iva

L’articolo 19 del Dlgs. n. 1/2024 interviene in materia di precompilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, al fine di ampliare il novero dei soggetti che possono fruire di tale servizio.

L’articolo 1 del Dlgs.n. 175/2014 dispone che, a decorrere dal 2015, l’Agenzia delle entrate, in via sperimentale, rende disponibile telematicamente la dichiarazione dei redditi precompilata (che può essere accettata o modificata) relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente dai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del Tuir. Tale dichiarazione viene predisposta utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da soggetti terzi nonché i dati contenuti nelle CU ed è messa a disposizione entro il 30 aprile di ciascun anno.

NOTA BENE:  L’Agenzia delle entrate, a partire dal 2024, rende disponibile, in via sperimentale, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e assimilati.

I nuovi fruitori – tra i quali rientrano anche i titolari di reddito di lavoro autonomo e d’impresa, nonché gli intermediari da loro delegati – potranno avvalersi delle informazioni utili per predisporre la dichiarazione dei redditi quali, ad esempio, i dati relativi ai familiari, agli oneri detraibili e deducibili (compresi quelli sostenuti per i familiari a carico) e le certificazioni rilasciate dai sostituti d’imposta (CU).

In linea con la risoluzione n. 13/E/2024 – data la “sperimentalità” della precompilata relativa al periodo d’imposta 2023 per le persone fisiche titolari di partita IVA, incluse quelle esercenti arti e professioni – i sostituti d’imposta possono presentare le CU relative ai compensi e proventi ad esse corrisposti nel 2023 entro il termine del 31 ottobre 2024.

Atteso che l’elaborazione di tale precompilata tiene conto delle sole informazioni desunte dalle CU trasmesse all’Agenzia delle entrate entro il 18 marzo 2024, i percipienti, se in possesso di CU pervenute dopo tale data, sono tenuti a modificare la dichiarazione dei redditi precompilata, integrandola delle informazioni mancanti. Restano ferme le limitazioni ai poteri di controllo di cui all’articolo 5 del citato Dlgs. n. 175/2014 in relazione agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi. Limitazioni che sono variamente modulate in dipendenza delle modifiche apportate o meno alla precompilata, nonché in base alla natura delle modifiche medesime.

Semplificazioni a favore dei sostituti d’imposta

L’articolo 3 del Dlgs. n. 1/2024 tratta egli obblighi in capo ai sostituti d’imposta che corrispondono compensi ai contribuenti che applicano il regime forfetario ovvero il regime fiscale di vantaggio.

A decorrere dall’anno d’imposta 2024, i committenti dei predetti contribuenti sono esonerati dagli adempimenti in materia di certificazione unica.

 Si tratta, nello specifico:

L’esonero da tali adempimenti non pregiudica la possibilità, per l’Amministrazione finanziaria, di disporre delle informazioni reddituali relative ai contribuenti forfetari, fornite fino all’anno d’imposta 2023 con la CU, in quanto tali dati sono comunque reperibili, a decorrere dal 2024, con la fatturazione elettronica.

Resta fermo l’obbligo di invio della CU entro il 18.03.2024, relativamente ai compensi erogati ai contribuenti forfetari ovvero in regime di vantaggio nel corso dell’anno 2023.

Semplificazioni del modello 770

L’articolo 16 del Dlgs. n. 1/2024 consente – in via sperimentale e facoltativa – ai soggetti obbligati a operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi che costituiscono redditi di lavoro dipendente o autonomo, di comunicare, con modalità che saranno individuate con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:

La comunicazione di dette informazioni è equiparata all’esposizione dei dati nella dichiarazione dei sostituti d’imposta, eliminando l’obbligo, in capo ai sostituti d’imposta, di inserire successivamente i dati all’interno della dichiarazione annuale (mod.770). Tale nuova modalità di comunicazione trova applicazione a decorrere dai versamenti delle ritenute e trattenute relative alle dichiarazioni dell’anno d’imposta 2025.

Possono avvalersi di tale strumento i sostituti d’imposta che, al 31 dicembre dell’anno precedente quello di applicazione, hanno un numero complessivo di dipendenti non superiore a cinque. Qualora il sostituto si avvalga, mediante comportamento concludente, dell’utilizzo del sistema di cui trattasi, questo diventa obbligatorio per comunicare le informazioni su tutte le ritenute e trattenute, sopra citate, operate nell’anno stesso.  Ai sensi dei commi 4 e 5 dell’articolo 16 del decreto Adempimenti:

Le altre modalità e i termini di trasmissione della suddetta comunicazione, l’individuazione degli ulteriori elementi informativi da indicare nella stessa, nonché tutte le altre disposizioni di attuazione sono demandati ad apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Nuovo calendario per i modelli Redditi e Irap 2024

Scadenze differenziate per il nuovo calendario fiscale.

L’Agenzia delle Entrate ha cercato di trovare una soluzione per meglio coordinare le norme di cui all'articolo 11, comma 1,  del Dlgs. n. 1/2024 e l’articolo 38 del Dlgs. n.13/2024,  che hanno ridefinito i termini di presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi, Irap e dei sostituti d’imposta.

Dal combinato disposto delle citate norme, mutano i termini di presentazione delle dichiarazioni relativi al 2023, da presentare nell’anno 2024 e successivi. In particolare, tenuto conto del fatto che le nuove scadenze entrano in vigore, per la generalità dei contribuenti, dal 2 maggio 2024, viene stabilito che i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, per i quali il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 31.12.2023 scade successivamente alla data del 2.05.2024, trasmettono la medesima entro i termini di presentazione previgenti.  Per data che «scade successivamente alla data del 2 maggio 2024», si intende la data di presentazione della dichiarazione in base alle disposizioni previgenti.

ESEMPIO N. 1 - Una società di capitali, con periodo d’imposta 1° luglio 2022 – 30 giugno 2023 (esercizio non  solare), in base alle nuove disposizioni (nono mese successivo) sarebbe tenuta alla presentazione della dichiarazione al 31.03.2024. Tuttavia, a seguito della norma derogatoria la società è tenuta a presentare la relativa dichiarazione in materia di imposte sui redditi e IRAP entro il 31 maggio 2024, in quanto ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

ESEMPIO N. 2 - Una società di capitali con periodo d’imposta 1° giugno 2022 – 31 maggio 2023 (esercizio non solare), potendo fare riferimento alle disposizioni previgenti, è tenuta a presentare la dichiarazione dei redditi e IRAP entro il 30 aprile 2024, in quanto ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta.

In base all’articolo 38, comma 1, del D.lgs.13/2024, per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2023, sono stati rivisti i termini di presentazione dei modelli dichiarativi. In particolare, i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e Irap sono posticipati al:

ATTENZIONE: Non è stato oggetto di chiarimento il trattamento applicabile ad una società di persone che ha cessato l'attività (senza formale liquidazione) prima del 31.12.2023. Per tale fattispecie dovrebbe trovare applicazione la norma transitoria e pertanto la disposizione previgente.

Per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2024, invece, i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP sono fissati come segue:

Infine, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2025, i termini iniziali e di scadenza di presentazione delle dichiarazioni sono disciplinati “a regime” secondo il Dlgs. n. 1/2024.

In sintesi, i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi/Irap vengono così ridefiniti:

Per quanto concerne, invece, il modello 770 viene chiarito che i periodi di presentazione, in via telematica, delle dichiarazioni dei sostituti d’imposta (modello 770) sono così ridefiniti:

Le suddette modifiche normative introducono anche per i sostituti d’imposta una decorrenza iniziale del termine di presentazione del 770, confermando la data di scadenza al 31 ottobre.

TABELLA DI SINTESI 

Periodi

d’imposta

Persone fisiche

Società e associazioni ex art.5 Tuir

Soggetti IRES

Mod. 770

 

2023

 

- in via telematica, dal 1° maggio al 15 ottobre 2024

- dal 1° maggio al 1° luglio 2024. se presentata da persone fisiche tramite Poste italiane.

  • entro il 15.10.2024, per i soggetti con periodo d’imposta solare;
  • entro il giorno 15 del 10° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti con periodo d’imposta non solare.

entro il 31.10.2024

 

2024

 

- in via telematica, dal 15 aprile al 30 settembre 2025;

- dal 15 aprile al 30 giugno 2025, se presentata da persone fisiche tramite Poste italiane.

  • dal 15 aprile al 30 settembre 2025, per i soggetti con periodo d’imposta solare;
  • entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti con periodo d’imposta non solare.

dal 15.04 al 31.10.2025

 

2025 e successivi

- in via telematica, dal 1° aprile al 30 settembre dell’anno successivo;

- dal 1° aprile al 30 giugno dell’anno successivo, se presentata da persone fisiche tramite Poste italiane.

  • dal 1° aprile al 30 settembre dell’anno successivo, per i soggetti con periodo d’imposta solare;
  • entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti con periodo d’imposta non solare.

dal 1° aprile al 31 ottobre dell’anno successivo

 

            Quadro Normativo

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