Lo split payment è stato allargato agli enti pubblici economici, alle fondazioni e alle società partecipate dall'articolo 3 del decreto legge 148/2017 (collegato fiscale alla manovra di bilancio 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172/2017).
Con la circolare 9 del 7 maggio 2018, l'Agenzia delle Entrate illustra l’impatto delle nuove norme introdotte sulla disciplina della scissione dei pagamenti relativamente alle operazioni per le quali viene emessa fattura dal 1° gennaio 2018.
Si ricorda che le modalità di attuazione delle nuove disposizioni sono dettate dal decreto Mef del 9 gennaio 2018.
Le nuove disposizioni sulla scissione dei pagamenti si applicano alle operazioni in relazione alle quali la fattura sia stata emessa e la cui imposta sia divenuta esigibile a decorrere dal 1° gennaio 2018.
I nuovi soggetti sono:
L'Agenzia fa presente che per l’esatta individuazione dei nuovi soggetti interessati bisogna fare riferimento agli elenchi pubblicati online dal Mef, relativamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi fatturate dal 1° gennaio 2018, e la cui imposta sia divenuta esigibile dalla stessa data.
L’inclusione di una società in uno degli elenchi ha effetto costitutivo.
Tra le nuove categorie di soggetti interessati dalla disciplina dello split payment, a seguito delle modifiche normative introdotte, vengono in rilievo anche le fondazioni: “fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento”.
Dunque, rientrano nella disciplina anche le fondazioni soggette al controllo di soggetti pubblici, attraverso la nomina degli organi di gestione della fondazione stessa. Così, lo split payment dovrà essere applicato alle operazioni verso le fondazioni degli Ordini professionali: “Tra le fondazioni soggette alla disciplina dello split payment, quindi, vengono in rilievo, ad esempio, le fondazioni degli Ordini professionali”.
Alcune precisazioni relative agli elenchi:
In merito a quest'ultima precisazione, viene spiegato che deve ritenersi corretto il comportamento del contribuente che, nelle more di aggiornamento dell’elenco, si sia comportato coerentemente agli elenchi medesimi.
Nell’ipotesi diversa in cui il contribuente, nelle more dell’aggiornamento dell’elenco, si sia, comunque, comportato come un soggetto riconducibile nell’ambito soggettivo della scissione dei pagamenti e, pertanto, l’imposta relativa agli acquisti sia stata assolta, ancorché in modo irregolare, secondo le modalità di cui al D.M. 23 gennaio 2015, si è dell’avviso che, per effetto dell’inclusione, ancorché posticipata, nell’elenco, non sia necessario “regolarizzare” i comportamenti posti in essere antecedentemente a tale inclusione.
Con le ulteriori indicazioni delle Entrate recate dalla circolare in argomento, l'Agenzia fornisce precisazioni su alcune fattispecie particolari, cioè società fiduciarie e consulenti tecnici di ufficio.
È chiarito l'ambito soggettivo di applicazione dello split payment in riferimento ai due casi pratici di quote societarie intestate a una fiduciaria e di compensi dovuti ai consulenti tecnici di ufficio (Ctu) che operano su incarico dell’Autorità giudiziaria:
Eventuali comportamenti non corretti adottati dai contribuenti prima della pubblicazione dei chiarimenti forniti con la circolare in oggetto sulle novità introdotte dal 1° gennaio 2018, non saranno soggetti a sanzioni, purché non sia stato arrecato danno all’Erario con il mancato versamento dell’imposta dovuta.
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