Con la risposta al question time 5-07710 in commissione Finanze alla Camera, il ministero delle Finanze ha definito la questione sorta in ordine alla legge n. 234/2021 che, all'articolo 1, comma 8, ha disposto la cancellazione dell’Irap per le persone fisiche esercenti attività commerciali e quelle esercenti arti e professioni, di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 3, Dlgs. n. 446/1997.
Sul punto si è incentrata una discussione riguardante il fatto che, disponendo l’entrata in vigore dal 1° gennaio 2022, si sarebbe creata una disparità di trattamento nel momento in cui il professionista, esentato dall’Irap a partire dal 2022, deve continuare a sostenere ricorsi tributari “per vedersi riconoscere tale diritto anche per gli anni precedenti”.
A parere del ministero suddetto, invece, non nasce alcuna disparità di trattamento rispetto alla situazione pregressa, poiché rientra nel potere discrezionale del legislatore fissare regole diverse nell’applicazione delle imposte. E in tale potere rientra la norma della legge di bilancio 2022. Infatti, la decisione si inserisce nel progressivo processo di riduzione del carico impositivo Irap.
Si ricorda che, fino a tutto il 2021, le persone fisiche che hanno svolto la propria attività in assenza di autonoma organizzazione sono escluse dal tributo; inoltre la verifica, in mancanza di specifiche disposizioni normative, va effettuata caso per caso.
Pertanto, la norma contenuta nella legge di bilancio 2022 non ha effetto per i periodi di imposta anteriori a quello in corso nel 2022 e l’Agenzia delle Entrate non sospenderà l’attività di riscossione verso le persone fisiche che hanno svolto la propria attività avvalendosi di autonoma organizzazione.
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