Lavoro “trasparente”, sul sito del Ministero del lavoro l'area Archivio CCNL
Pubblicato il 03 ottobre 2022
E’ disponibile on line sul sito del Ministero del lavoro la nuova area "Norme e contratti collettivi - Archivio CNEL", volta a rendere disponibili e fruibili le principali disposizioni normative e contrattuali applicabili ai rapporti di lavoro privati in attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. n. 104/2022, entrato in vigore il 13 agosto 2022.
Lo rende noto lo stesso Ministero con un comunicato inserito nel proprio sito istituzionale lo scorso 30 settembre.
Il lavoro trasparente
In attuazione, infatti, della Direttiva (UE) 2019/1152, relativa alle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili, il D.Lgs. n. 104/2022 ha introdotto l’obbligatorietà di una serie di informazioni da indicare al momento dell’assunzione, inerenti il rapporto di lavoro, le prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro, nonché una serie di ulteriori misure a tutela dei lavoratori, novellando così quanto disposto dal precedente D.Lgs. n. 152/97.
E’, infattil, "sparito" nella nuova normativa il riferimento alla possibilità di mero rinvio alle norme del contratto collettivo applicato.
Campo di applicazione
Rientrano nel campo di applicazione della nuova disciplina in materia di obblighi informativi gravanti sul datore di lavoro:
- i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato e part time;
- il contratto di lavoro in somministrazione;
- il contratto di lavoro intermittente;
- le collaborazioni coordinate e continuative;
- i contratti di prestazione occasionale;
- i rapporti di lavoro marittimo, agricolo, della pesca, domestico e con le pubbliche amministrazioni.
Restano esclusi i rapporti di lavoro:
- caratterizzati da un tempo di lavoro predeterminato ed effettivo (requisiti che devono essere concorrenti) di durata pari o inferiore ad una media di tre ore a settimana riferiti a quattro settimane consecutive;
- autonomo;
- di agenzia e rappresentanza commerciale;
- di collaborazione nell'impresa familiare;
- del personale dipendente di amministrazioni pubbliche in servizio all'estero;
- del personale in regime di diritto pubblico, limitatamente ad alcune disposizioni (art. 1, comma 4).
Le informazioni obbligatorie
Ampliando le informazioni già previste dalla previgente disciplina, il nuovo decreto indica fra gli elementi da indicare obbligatoriamente:
- l’indicazione delle generalità di eventuali co-datori di lavoro, di cui all'art. 30, comma 4-ter e 31, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n. 276/2003;
- in caso di lavoratori dipendenti da agenzia di somministrazione di lavoro, l'identità delle imprese utilizzatrici, non appena sia nota;
- il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, ove prevista;
- il contratto collettivo nazionale e aziendale applicato, con l'indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto;
- gli enti destinatari dei contributi previdenziali e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso;
- l'orario normale di lavoro e le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se previsti;
- la variabilità della programmazione del lavoro, l'ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle stesse;
- l’importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo e delle modalità di pagamento. Detta indicazione ovviamente non può comprendere gli elementi variabili quali, ad esempio, il premio di risultato o eventuali misure di welfare;
- le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative.
- le ferie e gli altri congedi retribuiti (vale a dire quelli di maternità e paternità, congedo parentale, congedo straordinario per assistenza a persone disabili, congedo per cure per gli invalidi, congedo per le donne vittime di violenza di genere).
I medesimi obblighi informativi sono estesi ai committenti di collaborazioni coordinate e continuative, anche etero-organizzate, e ai contratti di prestazione occasionale, in quanto compatibili.
Detta “compatibilità” va, peraltro, accertata caso per caso, in relazione alla tipologia di prestazione effettivamente richiesta.