Si allarga l’ambito di applicazione del lavoro stagionale. Infatti, in attesa dell’approvazione del decreto ministeriale di cui all’art. 21, co. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, è consentito al datore di lavoro individuare ulteriori ipotesi di lavoro stagionale non previste dal Dpr. n. 1525/1963. Pertanto, rimane confermata la possibilità per la contrattazione collettiva di settore - da intendersi ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015 come “i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria” - di individuare ulteriori ipotesi di attività stagionali rispetto a quelle già indicate dal Dpr. n. 1525/1963.
A specificarlo è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’interpello n. 6 del 2 ottobre 2019.
La Confindustria Radio Televisioni ha avanzato al Ministero del Lavoro richiesta si parere in merito ai limiti di utilizzabilità del Dpr. n. 1525/1963, che prevede la possibilità di stipulare contratti di lavoro a termine anche nelle ipotesi di “preparazione e produzione di spettacoli per il personale non menzionato nella lett. e) dell’articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, addetto ai singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita”, ai fini della stipulazione di contratti di lavoro stagionali nel settore radiotelevisivo.
In particolare, i quesiti riguardano la possibilità:
Per rispondere al primo quesito posto, il Ministero del Lavoro chiarisce innanzitutto che il cd. “stop&go”, ossia la pausa obbligatoria tra un contratto a termine e l’altro in caso di rinnovo, non trova applicazione nei confronti delle attività stagionali individuate da apposito decreto ministeriale, nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi.
Considerato che il decreto ministeriale in questione non è stato ancora adottato, continuano a trovare applicazione le disposizioni del Dpr. n. 1525/1963, il quale tra l’altro al punto 49 richiama le attività concernenti “la preparazione e produzione di spettacoli per il personale non menzionato nella lett. e) dell’articolo 1 della legge 18 aprile 1963, n. 230 addetto ai singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita”.
Alla luce di ciò, afferma il Ministero del Lavoro, fino all’adozione del decreto ministeriale richiamato all’art. 21, co. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, rimane confermata la possibilità di fare ricorso a contratti di lavoro stagionali anche nel settore radiotelevisivo per specifici spettacoli o serie di spettacoli, ovvero di programmi radiofonici e/o televisivi, nel rispetto di quanto previsto al punto 49 del Dpr. n. 1525/1963.
Infine, il documento di prassi conferma l’opportunità, per la contrattazione collettiva di settore, di poter individuare ulteriori ipotesi di attività stagionali rispetto a quelle già indicate dal Dpr. n. 1525/1963, alle quali non si applicano i limiti sui contratti di lavoro subordinato a termine. Si ricorda, in conclusione, che la contrattazione collettiva deve intendersi come quella stipulata ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. n. 81/2015.
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