La riforma del lavoro sportivo, attuata con il Decreto legislativo n. 36/2021, ha subito già ulteriori interventi modificativi che ha reso difficile districarsi nel quadro normativo anche perché i primi chiarimenti amministrativi sono arrivati alla fine del mese di ottobre 2023 (circolare Inail n. 46 e Circolare Inps n. 88) e che comunque non hanno dipanato tutti i dubbi.
Dunque, in tale panorama, va segnalato un contributo arrivato dalla Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti dal titolo “Il lavoratore sportivo alla luce della riforma del settore e dei decreti correttivi”.
Si tratta di un quaderno operativo dedicato al commercialista del lavoro chiamato ad applicare le norme del lavoro sportivo. Il lavoro è reso più utile con schemi illustrativi e riepilogativi e riepiloga i tratti caratterizzanti la nuova disciplina del lavoratore sportivo, che si caratterizza per il superamento della distinzione tra settore professionistico e dilettantistico.
Come detto, la base di partenza per il nuovo lavoro sportivo è il D.lgs. n. 36/2021, a sua volta modificato dal D.lgs. n. 163/2022 (correttivo), dal DL n. 198/2022 (c.d. decreto Milleproroghe), convertito, e dal D.lgs. n. 120/2023 (correttivo bis).
Le circolari pubblicate in materia dagli enti di previdenza e assistenza sociale sonio:
Si è detto del superamento della distinzione tra settore professionistico e dilettantistico che comporta come la prestazione sportiva a titolo oneroso sia sempre qualificata come lavoro, a prescindere dal settore di appartenenza e dall’ammontare dell’importo percepito, rimanendo escluse solo le prestazioni di volontariato rese a titolo gratuito.
Tuttavia, permane la suddivisone tra professionismo e del dilettantismo per identificare l’area delle società sportive con scopo di lucro (professionistiche) e quelle senza scopo di lucro (dilettantistiche).
Nella nuova disciplina del lavoro sportivo lato professionistico, vige una presunzione di lavoro subordinato per gli atleti che svolgono l’attività in via principale, fondata sull’intensità del rapporto e non sulla soggezione gerarchica.
Infatti, nel settore professionistico, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato.
ATTENZIONE: Qui il riferimento è agli atleti e non agli allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici, come nella passata regolamentazione.
Però la presunzione viene meno quando la prestazione sportiva oggetto del contratto di lavoro, anche se a carattere continuativo, non supera le 8 ore settimanali, oppure 5 giorni nel mese, ovvero 30 giorni nell’anno.
Inoltre, si esclude la presunzione anche:
Sulle novità nel lavoro sportivo Edotto ha pubblicato un’utile guida. Scarica la Guida: Lavoro sportivo: cosa cambia con la riforma
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".