Dal 1° luglio 2023 sono in vigore le nuove disposizioni in materia di lavoro sportivo recate dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.
La riforma ridisegna tutele e obblighi del lavoratore sportivo, ora estesi anche al settore dilettantistico, un settore quest'ultimo che conta, secondo gli ultimi dati CONI, ben 110.000 associazioni e società sportive affiliate per oltre 350 discipline praticate.
Soffermiamoci sui contratti di lavoro sportivo e sulle loro particolarità.
A disciplinare il lavoro sportivo è il Titolo V del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, articoli da 25 a 38. In particolare, per quanto qui di interesse, le norme a cui far riferimento sono:
A corollario, si citano l’articolo 25 che contiene la definizione di lavoratore sportivo e l’articolo 26 che reca le regole comuni applicabili ai contratti di lavoro subordinato sportivo nei settori professionistici e nell'area del dilettantismo.
Nei settori professionistici e nell'area del dilettantismo possono essere stipulati i seguenti contratti di lavoro sportivo:
Pur condividendo regole comuni di base, il lavoro sportivo prestato nei settori professionistici e nell'area del dilettantismo soggiace ad una importante diversità di fondo. Vediamo quale.
Settori professionistici
Nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato.
Si rientra invece nell’alveo del contratto di lavoro autonomo qualora ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:
Area del dilettantismo
Nell'area del dilettantismo, invece, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, se il committente presenta tutti i seguenti requisiti:
NOTA BENE: Lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive della riforma dello sport (decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40), all’esame del Parlamento per il prescritto parere, eleva da 18 a 24 ore settimanali la durata massima delle prestazioni oggetto del contratto, prevista nell’ambito dei requisiti in base ai quali il rapporto si presume di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, anziché di lavoro dipendente.
La diversa natura del contratto di lavoro, subordinato o autonomo, determinerà le diverse tutele previdenziali e assistenziali applicabili (articolo 35) nonché il diverso trattamento assicurativo contro gli infortuni e malattie professionali applicato (articolo 33).
Le società o associazioni sportive dilettantistiche e le società professionistiche possono stipulare:
Al termine del periodo di apprendistato il contratto si risolve automaticamente.
NOTA BENE: Lo schema di decreto legislativo correttivo innanzi citato prevede che, per gli atleti sportivi, il limite minimo di età per il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore sia pari a 14 anni in luogo di 15 anni.
Le società sportive professionistiche possono assumere lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante (articolo 44, comma 1, primo periodo, D.lgs. n. 81/2015) nel limite minimo di età di 15 anni, fermo restando il limite massimo dei 23 anni.
Un cenno finale va dedicato alle collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale rese in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP che la riforma fa rientrare nell’ambito di applicazione delle collaborazioni di cui all'articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile laddove ne ricorrano i presupposti.
Dal loro ambito lo schema di decreto legislativo correttivo esclude le attività di carattere amministrativo-gestionale rese nell’ambito di una professione per il cui esercizio i soggetti devono essere iscritti in appositi albi o elenchi, tenuti dai rispettivi ordini professionali.
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