La Fondazione studi consulenti del lavoro dedica una corposa circolare, la numero 8 del 7 novembre 2023, all’analisi della disciplina del lavoro sportivo alla luce della riforma in vigore dal 1° luglio 2023 ex D.Lgs. n. 36/2021 e dei vari interventi normativi e di prassi che si sono succeduti negli ultimi mesi (da ultimo, il D.Lgs. n. 120/2023).
Una riforma di ampia portata che regolamenta un settore in precedenza privo di regole certe a tutela dei lavoratori e del loro inquadramento contrattuale.
In questa sede ci soffermiamo sugli adempimenti, vale a dire le comunicazioni obbligatorie previste nel settore dilettantistico, e sulla tenuta del Libro Unico del Lavoro, previsto per le collaborazioni coordinate e continuative e i lavoratori subordinati, mentre per un quadro completo della riforma del lavoro sportivo è possibile scaricare gratis qui il nostro e book.
L’art. 28, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2021, come modificato dall'art. 1, comma 20, lett. b), nn. 1) e 2), del D.Lgs. n. 120/2023, prevede che l'associazione o società, nonché la Federazione Sportiva Nazionale, la Disciplina Sportiva associata, l'Ente di Promozione Sportiva, l'associazione benemerita, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. destinataria delle prestazioni sportive devono comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo.
La comunicazione equivale a tutti gli effetti, come ribadito dall’Ispettorato nazionale del lavoro con circolare n. 2/2023 (per la cui trattazione si rinvia all’articolo “Lavoro sportivo: INL torna sulla comunicazione al centro per l’impiego“) alle ordinarie comunicazioni al centro per l'impiego di cui all'articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, del D.L. n. 510/96 e deve quindi essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi e resa disponibile a Inps e Inail in tempo reale.
Tale equivalenza, precisa l’Ispettorato nella circolare in oggetto, non può essere in realtà considerata tale fino a che non venga emanato il Dpcm che individui le disposizioni tecniche ed i protocolli che consentano di effettuare gli adempimenti in oggetto.
Inoltre, dato che ai sensi della legge n. 12/1979 (che regola la professione dei consulenti del lavoro), gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro o in quelli degli avvocati e dei dottori commercialisti, ne deriva che allo stato attuale l’unica modalità di comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro sportivo, fino alla completa operatività del Registro delle attività sportive dilettantistiche, sia la trasmissione della consueta comunicazione ai Centri per l’impiego.
Anche l’obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro per i lavoratori subordinati e le collaborazioni coordinate e continuative, prosegue l’Ispettorato, può essere assolto in via telematica all’interno della apposita sezione presente nel Registro delle attività sportive dilettantistiche solo dopo l’entrata in vigore del Dpcm di cui sopra.
Vale quindi, per la tenuta del LUL, lo stesso discorso fatto per le comunicazioni obbligatorie: non si ravvisano modalità alternative alla tenuta del Libro Unico del Lavoro, e la comunicazione mensile all’Inps dei dati retributivi e delle informazioni utili al calcolo dei contributi non può avvenire se non attraverso il sistema Uniemens.
L’iscrizione nel Libro unico del Lavoro all’interno del Registro delle attività sportive dilettantistiche potrà avvenire in unica soluzione anche dopo la scadenza del rapporto di lavoro entro trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento.
NOTA BENE: I compensi possono essere erogati anche prima dell’iscrizione al LUL e, se inferiori a 15.000 euro, non c’è obbligo di emissione del prospetto paga.
Senza dubbio il riordino della disciplina del lavoro sportivo è frutto di un meritevole lavoro, volto a ricondurlo nell’ambito del lavoro ordinario con tutti i diritti e le tutele (un tempo mancanti) che ne derivano.
La riforma in vigore dal 1° luglio 2023 segna perciò un passo fondamentale per migliaia di lavoratori fino ad ora inseriti in situazioni lavorative dai confini incerti e spesso privi di qualsiasi protezione sociale.
Sul fronte, però, della gestione degli adempimenti da parte dei datori di lavoro, anch’essa fondamentale, c’è una carenza di attuazione della normativa che sarebbe urgente colmare, proprio perché i diritti e le tutele siano resi effettivi e attuabili.
Ma questo dell’attuazione pratica della normativa è un problema generale del nostro ordinamento, già purtroppo riscontrato in altre riforme per altri settori (quello degli appalti, per dirne uno), che si spera venga presto superato.
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