Trattazione prioritaria delle cause di licenziamento con domanda di reintegrazione del lavoratore, abrogazione del Rito Fornero, negoziazione assistita: al debutto il nuovo processo del lavoro.
Con l'entrata in vigore, il 28 febbraio 2023, della riforma Cartabia acquistano efficacia anche le nuove disposizioni che hanno riformato il rito del lavoro, per come introdotte dal D. Lgs. n. 149/2022.
Le nuove norme hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data; per i procedimenti pendenti, invece, continuano ad applicarsi le disposizioni anteriormente vigenti.
Per le cause di lavoro, le principali novità della riforma si sostanziano, come detto, nell'abbandono del cosiddetto Rito Fornero - rito che viene abrogato pur continuando a valere sulle cause introdotte fino a al 28 febbraio - e nella previsione di una corsia preferenziale per la trattazione delle cause relative alla reintegrazione del lavoratore.
L'intervento, nella prospettiva di semplificare la disciplina processuale, riconduce anche le controversie sul licenziamento alla disciplina generale delle controversie di lavoro, prevedendo, così, un unico rito applicabile per tutte le cause in materia di lavoro.
In tale contesto, è introdotta la seconda novità di rilievo, vale a dire la previsione secondo cui la trattazione delle cause promosse ai fini dell'impugnazione dei licenziamenti in cui si domandi la reintegrazione del lavoratore ha priorità rispetto alle altre procedure anche se attinenti alla qualificazione del rapporto di lavoro.
Nelle predette cause, il giudice del lavoro:
Novità anche per le controversie sul licenziamento del socio di cooperativa: all’impugnazione del licenziamento si applica la disciplina del rito lavoro, e, in tale ipotesi, il giudice del lavoro decide anche sulle questioni relative al rapporto associativo.
Inoltre, la decisione sul rapporto associativo viene attratta nell’ambito della competenza del giudice del lavoro, nei casi in cui la cessazione del rapporto associativo comporti la cessazione del rapporto di lavoro.
Per quanto riguarda i licenziamenti discriminatori, viene consentito che le azioni di nullità siano proposte ricorrendo, alternativamente, al rito del lavoro ovvero ai riti speciali. La domanda proposta nell’una o nelle altre forme preclude la possibilità di agire successivamente con un rito diverso.
Di sicuro rilevo, a seguire, è l'introduzione della possibilità di fare ricorso alla negoziazione assistita anche nell’ambito delle controversie di cui all’art. 409 c.p.c., licenziamenti compresi, senza che ciò possa costituire "condizione di procedibilità dell’eventuale domanda giudiziale".
Il lavoratore, in tale procedimento stragiudiziale, dovrà essere assistito da un avvocato o da un consulente del lavoro.
All’accordo raggiunto in sede di negoziazione si applica l’art. 2113, comma 4 c.c.
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