La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 11333 del 29 aprile 2024, si è pronunciata su un caso di lavoro part-time, in cui era contestata la mancanza di una precisa collocazione temporale nel contratto di lavoro.
Il caso riguardava un lavoratore impiegato in regime di part-time verticale, il cui contratto non specificava chiaramente l'orario di lavoro con riferimento ai giorni, alle settimane, ai mesi e all'anno, contravvenendo così alle disposizioni normative vigenti (Decreto legislativo n. 61/2000, vigente all’epoca della stipulazione del contratto).
Questa omissione aveva portato il lavoratore a rivolgersi agli organi di giustizia, al fine di richiedere:
La Corte d'Appello, ritenendo fondate le ragioni del lavoratore, aveva stabilito un risarcimento equitativo, pari al 5% della retribuzione percepita dal lavoratore part-time.
La Corte di cassazione ha confermato tali conclusioni, respingendo, in primo luogo, l'impugnazione promossa dal datore di lavoro ricorrente.
Nella decisione, è stato puntualizzato come nessuna previsione di legge, di contratto collettivo o di contratto individuale preveda il potere unilaterale che la datrice di lavoro, nella specie, aveva preteso di esercitare con l’indicare i turni solo successivamente, in via annuale, al proprio dipendente part time.
Andava escluso che, nella predetta ipotesi, potesse parlarsi di clausola flessibile, perché nel contratto individuale non era stata concordata la previsione del potere di variare la collocazione oraria della prestazione.
E' stato rammentato, in proposito, che per quanto riguarda i turni assegnati ai lavoratori part-time, le indicazioni di legge e di contratto possono ritenersi rispettate solo quando - in mancanza di clausole flessibili elastiche - nel contratto di lavoro part time vengano indicati i turni in modo preciso e costante, in modo da rendere noto al lavoratore come verrà eseguita nel tempo la propria prestazione.
La stessa Cassazione, a seguire, ha anche accolto, con rinvio, il ricorso incidentale promosso dal dipendente, che chiedeva la determinazione, da parte del giudice, delle modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale.
Sul punto, la Suprema corte ha richiamato quanto disposto dall’art.10, comma 2 del Decreto legislativo n. 81/2015, mutuando l’analoga disciplina prevista dal previgente art. 8, comma 2 del Decreto legislativo n. 61/2000.
Tale norma prevede chiaramente che il giudice debba determinare le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale stabilendo anche quali siano i criteri da seguire ai fini della determinazione.
Secondo la Cassazione, in altri termini, quando nel contratto part time manchi la precisa indicazione della collocazione dei turni di lavoro deve provvedere il giudice, come in qualsiasi altro caso in cui manchi l’indicazione “puntuale” dell’orario di lavoro.
Con la presente decisione, la Corte di cassazione sottolinea l'importanza:
In altri termini, la precisione nella definizione degli orari di lavoro in un contratto part-time è non solo una pratica di buona gestione ma è resa obbligatoria dalla normativa italiana.
La legislazione specifica richiede che tutti i contratti di lavoro part-time delineino chiaramente la distribuzione dell'orario di lavoro relativa al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Questo requisito legale mira a garantire trasparenza e prevedibilità sia per il lavoratore che per il datore di lavoro.
Ne consegue che la mancanza, nel contratto di lavoro part-time, di una precisa collocazione temporale può essere interpretata come una violazione contrattuale.
Le implicazioni di tale omissione sono significative:
Questione Dibattuta | Se la mancanza di specifica temporale nel contratto di lavoro part-time costituisce violazione contrattuale. |
Sintesi del Caso | Caso di lavoro part-time con mancata specifica della collocazione temporale nel contratto. |
Soluzione della Corte | La Corte di Cassazione ha riconosciuto il diritto del lavoratore ad un risarcimento equitativo, sostenendo l'obbligo di specificare l'orario nel contratto part-time. |
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