Lavoro marittimo, i nuovi requisiti minimi di formazione

Pubblicato il 10 dicembre 2021

Con il D.Lgs. n. 194 dell’8 novembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30 novembre 2021, è stata attuata la direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare. Inoltre, è stata abrogata la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare.

Dunque, l’Italia adegua la normativa sulla formazione e l’orario di lavoro della gente di mare alle nuove regole europee.

Lavoro marittimo, campo di applicazione della formazione

Le modifiche, in particolare, intervengono direttamente sul D.Lgs. n. 71/2015. Innanzitutto, in merito al campo di applicazione è stato specificato che i requisiti minimi di formazione si applicano ai lavoratori marittimi di Stati membri dell'Unione Europea ed a quelli di Paesi terzi titolari di un certificato rilasciato da uno Stato membro dell'Unione europea, che prestano servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana adibite alla navigazione marittima ad eccezione:

Lavoro marittimo, le autorità competenti

All’art. 2, co. 2 del D.Lgs. n. 71/2015, il D.Lgs. n. 194/2021 interviene sulle autorità competenti per l'attuazione della normativa nazionale, internazionale e comunitaria in materia di personale marittimo. A tal proposito, il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto è competente in materia di sistema portuale, regolamentazione dei corsi di addestramento e certificazione degli enti di formazione e di addestramento del personale marittimo.

Il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto e la Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, anche attraverso l'eventuale sottoscrizione o aggiornamento di protocolli di intesa, attuano i raccordi necessari ai fini della semplificazione delle procedure e degli adempimenti relativi al personale marittimo.

Lavoro marittimo, formazione e abilitazione

Le autorità competenti, ciascuna per le parti di propria competenza, assicurano che i lavoratori marittimi che svolgono le proprie funzioni a bordo di una nave ricevano una formazione conforme ai requisiti della Convenzione STCW.

In particolare, le autorità marittime assicurano che i membri dell'equipaggio, che devono essere abilitati in conformità alla regola III/10.4 della Convenzione SOLAS, siano formati ed in possesso delle prescritte certificazioni.

Lavoro marittimo, prevenzione delle frodi

I certificati di competenza rilasciati dall'autorità competente, e le convalide di riconoscimento dei certificati di competenza, sono conformi rispettivamente ai modelli di cui agli allegati V e VI al presente decreto e sono stampati con materiali e tecniche atti a prevenire eventuali falsificazioni.

A tal fine, il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto è competente in materia di personale marittimo e delle relative qualifiche professionali, regolamentazione dei corsi di addestramento e certificazione degli enti di formazione e di addestramento del personale marittimo, gestione del sistema informativo della gente di mare.

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