Lavoro irregolare, pronti i codici tributo per il doppio condono

Pubblicato il 01 giugno 2020

Il Decreto Rilancio consente ai datori di lavoro di presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale o per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o stranieri.

Allo stesso modo, il provvedimento permette ai cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, di presentare istanza per richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di 6 mesi dalla presentazione della richiesta.

Le due sanatorie sono disciplinate rispettivamente al comma 1 e 2 dell’articolo 103 del Decreto legge n. 34/2020.

Il provvedimento, al comma 7, sancisce che le suddette istanze devono essere presentate previo pagamento di un contributo forfettario stabilito nella misura di:

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 27/E/2020, ha istituito due nuovi codici tributo da utilizzare ai fini del pagamento dei suddetti contributi forfettari per l’emersione dei rapporti di lavoro irregolari.

I nuovi codici da utilizzare nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, sono i seguenti:

La risoluzione fornisce, inoltre, le istruzioni per la compilazione del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”.
Nella sezione “contribuente” vanno indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del datore di lavoro (per il codice tributo “Redt”) e del cittadino straniero (per il codice tributo “Rect”).

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