Il Decreto Rilancio consente ai datori di lavoro di presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale o per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o stranieri.
Allo stesso modo, il provvedimento permette ai cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, di presentare istanza per richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di 6 mesi dalla presentazione della richiesta.
Le due sanatorie sono disciplinate rispettivamente al comma 1 e 2 dell’articolo 103 del Decreto legge n. 34/2020.
Il provvedimento, al comma 7, sancisce che le suddette istanze devono essere presentate previo pagamento di un contributo forfettario stabilito nella misura di:
500 euro per ciascun lavoratore regolarizzato, per la procedura da parte del datore di lavoro;
130 euro per l’istanza dei cittadini stranieri (al netto dei costi di cui al comma 16 che restano comunque a carico dell'interessato).
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 27/E/2020, ha istituito due nuovi codici tributo da utilizzare ai fini del pagamento dei suddetti contributi forfettari per l’emersione dei rapporti di lavoro irregolari.
I nuovi codici da utilizzare nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, sono i seguenti:
“REDT” denominato “Datori di lavoro - contributo forfettario 500 euro - art. 103, comma 1, D.L. n. 34/2020”;
“RECT” denominato “Cittadini stranieri – contributo forfettario 130 euro - art. 103, comma 2, D.L. n. 34/2020”.
La risoluzione fornisce, inoltre, le istruzioni per la compilazione del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”.
Nella sezione “contribuente” vanno indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del datore di lavoro (per il codice tributo “Redt”) e del cittadino straniero (per il codice tributo “Rect”).
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