Incentivata l’emersione dei rapporti di lavoro irregolari. Infatti, l’art. 103 del D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”) ha favorito, da una parte, l’emersione di rapporti di lavoro irregolare con cittadini stranieri, d’altra parte, il rilascio dei permessi di soggiorno temporanei ai cittadini stranieri che ne erano già in possesso, scaduti dal 31 ottobre 2019, non rinnovati né convertiti in altro titolo di soggiorno.
Quindi, viene previsto che i datori di lavoro – italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo – possano presentare istanza per concludere un contratto di lavoro con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale oppure per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso con cittadini italiani o con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale.
Condizione necessaria per poter accedere alle procedure di regolarizzazione è che i cittadini stranieri siano presenti sul territorio nazionale in data anteriore all’8 marzo 2020.
Sul punto, con l’approfondimento del 9 luglio 2020, i Consulenti del Lavoro hanno riepilogato nel dettaglio la nuova disciplina, riportando anche nel dettaglio l’elenco delle attività che rientrano nei settori produttivi ai quali si applica la sanatoria nonché i requisiti reddituali richiesti.
Le istanze potranno essere presentate, dalle ore 7:00 del 1° giugno 2020 sino alle ore 22:00 del 15 agosto 2020, recandosi presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione. Diversamente, per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea, la domanda deve essere presentata presso l’INPS.
Prima della presentazione della domanda, il datore di lavoro è tenuto al versamento del contributo forfettario di 500 euro per ciascun lavoratore.
Il versamento deve essere effettuato utilizzando il “modello F24 con elementi identificativi”. Il codice tributo da indicare nel citato modello è “REDT”. Nello stesso F24, poi, per ciascun lavoratore, nel campo “elementi identificativi”, deve essere indicato anche il codice fiscale, ovvero, in mancanza, il numero del passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore.
Infine, nel modello F24 deve essere indicato, come “anno di riferimento”, il valore “2020”. Il mancato pagamento del contributo forfettario determina l’inammissibilità della domanda.
Infine, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro evidenzia come la sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione e il rilascio del permesso di soggiorno, comportano, per il datore di lavoro e il lavoratore, l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite o ancora per l’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (il cd. caporalato).
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".