Determinato il “contributo forfettario” che il datore di lavoro deve versare per sanare i lavoratori irregolari, ossia impiegati senza un regolare contratto di lavoro. L’importo del contributo è stato stabilito dal Decreto (MLPS) del 7 luglio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 223 dell’8 settembre 2020, recante appunto la “determinazione e destinazione del contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro, relativamente ai rapporti di lavoro irregolare”.
Vediamo quindi nel dettaglio a quanto ammonta l’importo del contributo forfettario, in relazione ai diversi settori di attività.
I datori di lavoro che intendono regolarizzare la posizione di lavoratori impiegati irregolarmente, ossia “in nero”, sono tenuti a versare un “contributo forfettario” a titolo retributivo, contributivo e fiscale. Sul punto, l’art. 103, co. 7 del D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”), convertito con modificazioni in L. n. 77/2020, stabilisce che il predetto contributo è determinato, per ciascun mese o frazione di mese, relativamente ai rapporti di lavoro irregolare oggetto dell'istanza di emersione, nella misura di seguito indicata, per i diversi settori di attività:
Il contributo forfettario è versato con le modalità di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, esclusa la possibilità di avvalersi della compensazione ivi prevista.
L'INPS provvederà, con propria circolare, a definire gli ulteriori adempimenti previdenziali relativi ai lavoratori interessati dall'emersione, anche in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 11 del D.I. del 27 maggio 2020.
Il contributo forfettario è riversato dall'Agenzia delle Entrate:
In caso di inammissibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa, non si procederà alla restituzione delle somme versate a titolo di contributo forfettario.
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