Lavoro intermittente. Alle Dtl spetta irrogare le nuove sanzioni per omessa comunicazione preventiva

Pubblicato il 17 ottobre 2012 Il ministero del Lavoro, con nota protocollo n. 18271/2012, precisa che solo gli uffici territoriali del Ministero (Direzioni territoriali) hanno la potestà di irrogare la nuova sanzione da 400 a 2.400 euro per la mancata comunicazione preventiva dell’utilizzo di lavoratori a chiamata.

Si tratta del nuovo adempimento previsto dalla riforma del mercato del lavoro Fornero, che consiste proprio nel comunicare preventivamente la chiamata in opera di lavoratori intermittenti. Il nuovo obbligo è in vigore dal 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della legge n. 92/2012) e ricade su tutti i datori di lavoro che possono adempiervi con modalità diverse (fax, sms, mail, o posta) messe a disposizione dalle singole Dtl. Era prevista, poi, una fase di implementazione dei canali telematici per adempiere a tale obbligo, ma il tutto non è avvenuto e, con nota del 14 settembre, lo stesso Ministero ha prorogato la possibilità di effettuare le comunicazioni sia con le nuove modalità indicate dalla legge che attraverso i recapiti istituzionali delle Dtl.

In caso di inadempimento, la riforma Fornero ha previsto una sanzione da 400 a 2.400 euro. Il problema sorto, a tal riguardo, è quello di stabilire chi abbia la competenza ad irrogare tale sanzione per omessa comunicazione.

Con ultimo documento di prassi, il Ministero specifica che dato che le Dtl sono le sole destinatarie della suddetta comunicazione, è ragionevole ritenere che la competenza a irrogare la nuova sanzione debba essere attribuita in via esclusiva al personale di vigilanza in servizio presso gli uffici territoriali: dunque, agli ispettori delle direzioni territoriali del lavoro.

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