Per i lavoratori dipendenti privati che, oltre all’attività lavorativa in Italia, esercitano contemporaneamente e per un breve periodo di tempo un’attività lavorativa subordinata in un altro Stato membro, la legislazione applicabile è quella dello Stato di residenza del lavoratore. Ciò a condizione che in detto Stato venga svolta un’attività sostanziale (almeno il 25% dell’attività complessivamente svolta).
A specificarlo è l’INPS, con il messaggio n. 2797 del 14 luglio 2020, a seguito di alcuni quesiti riguardanti i lavoratori privati e pubblici, nonché percettori di NASPI, che svolgono per brevissimi periodi attività lavorativa dipendente all’estero.
Il dipendente pubblico che, in costanza di rapporto di lavoro, intende svolgere - ad esempio durante un periodo di aspettativa - un breve periodo di lavoro in un altro Stato comunitario deve, in primo luogo, informarne l’Amministrazione di appartenenza, affinché la stessa possa verificare in concreto la compatibilità dello specifico incarico con il rapporto di impiego.
Qualora l’occupazione nello Stato estero sia ritenuta compatibile con l’impiego pubblico, si prefigura una fattispecie di esercizio di attività lavorativa in due o più Stati membri che, in base alle disposizioni comunitarie, comporta per il lavoratore l’obbligo di comunicare all’INPS la propria situazione lavorativa. A seguito di tale comunicazione, l’Istituto deve procedere alla determinazione della legislazione applicabile.
In particolare, la legislazione applicabile al pubblico dipendente è quella dello Stato membro a cui appartiene l’Amministrazione da cui lo stesso dipende. Tale criterio trova applicazione anche nel caso in cui il lavoratore, oltre ad essere occupato in qualità di pubblico dipendente, svolga un’attività subordinata e/o autonoma in uno o più Stati comunitari.
Dopo aver determinato la legislazione applicabile, l’Istituto deve procedere al rilascio della certificazione “A1”.
Ad esempio, se il dipendente pubblico svolge un’attività di breve durata in Germania - sia essa subordinata che autonoma - la legislazione applicabile, in base alle norme sopra richiamate, è quella dello Stato a cui appartiene l’Amministrazione, ossia quella italiana.
Ai fini della determinazione della legislazione applicabile, i percettori di indennità di disoccupazione devono essere considerati come se esercitassero un’attività subordinata. Ne consegue che, nel caso di percettore di NASpI che svolga un’attività marginale in un altro Stato membro, ai fini della determinazione della legislazione applicabile trovano applicazione i criteri previsti per i lavoratori dipendenti privati.
Tuttavia, per queste situazioni, al fine di accertare un’eventuale indebita percezione delle prestazioni di disoccupazione, si rende necessaria anche una valutazione con riferimento alle disposizioni specifiche in materia di disoccupazione contenute nel capitolo 6 del Regolamento (CE) n. 883/2004 e, in particolare, alle disposizioni degli artt. 63, 64 e 65 del Regolamento (CE) n. 883/2004.
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